Ribasso costi della manodopera: tanto rumore per nulla?

Uno dei temi cruciali e più dibattuti del nuovo Codice dei contratti riguarda il ribasso dei costi della manodopera. Sul tema la giurisprudenza non è unanime

di Alessandro Boso - 26/11/2024

Un aspetto controverso del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) è se sia ancora possibile, o meno, ribassare il costo della manodopera in sede di gara. Sul punto, due recenti sentenze del Consiglio di Stato, da una prima lettura, sembrano affermare conclusioni opposte.

La disciplina vigente e due filoni interpretativi differenti

L’art. 41, comma 14, del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso, dall’altro fa salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Mentre l’art. 108, comma 9 prevede espressamente che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera.

Secondo l’interpretazione aderente alla littera legis, gli oneri della manodopera stimati dalla stazione appaltante non sarebbero direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, ma il concorrente con costi del lavoro inferiori potrebbe comunque giovarsi della propria favorevole situazione organizzativa, offrendo un maggiore ribasso sull’importo dei lavori o servizi oggetto della commessa (in tal senso cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, sentenza n. 119 e sentenza n. 120).

Si evidenzia, tuttavia, che lo scorporo del costo della manodopera dalla base d’asta finisce per ridurre notevolmente la parte del prezzo rispetto alla quale gli operatori economici possono formulare il proprio ribasso. Ciò potrebbe risultare problematico negli appalti di servizi, ove il costo della manodopera è nettamente preponderante rispetto al costo delle attrezzature e materiali impiegati nell’appalto.

In base ad una seconda e antitetica ricostruzione esegetica, invece, nulla sarebbe mutato rispetto al codice del 2016, cosicché il costo della manodopera, seppur indicato separatamente negli atti di gara, continuerebbe a costituire una componente dell’importo complessivo su cui l’operatore applica il ribasso per definire il prezzo contrattuale (T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 dicembre 2023, n. 3787; delibera Anac 15 novembre 2023, n. 528).

Il bando tipo n. 1 ANAC è in linea con tale secondo orientamento e individua un “importo a base di gara” comprensivo del costo della manodopera, nonostante il disciplinare precisi nel capoverso successivo che il costo della manodopera non risulta soggetto a ribasso.

L’ANAC giustifica tale scelta precisando che è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera, ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall’operatore nell’offerta sono, poi, oggetto di verifica ai sensi dell’art. 110, comma 4, tenendo conto che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge. L’operatore economico, quindi, può giustificare l’offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

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