Riforma Catasto e Commissioni censuarie: i chiarimenti delle Entrate
Pronto l'identikit operativo delle nuove commissioni censuarie chiamate a coadiuvare l'Amministrazione finanziaria nell'ambito della riforma del Catasto. Con...
Pronto l'identikit operativo delle nuove commissioni censuarie
chiamate a coadiuvare l'Amministrazione finanziaria nell'ambito
della riforma del Catasto. Con la Circolare n. 3/E, infatti, l'Agenzia
delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Dlgs
n. 198/2014, primo decreto attuativo della riforma, che ha
riscritto funzioni e attribuzioni delle commissioni, incluse le
modalità per la designazione dei componenti.
L'atlante delle commissioni censuarie articolate in tre sezioni - Le nuove commissioni censuarie sono articolate in 106 commissioni locali e una commissione centrale, con sede a Roma. Ogni commissione, inoltre, sarà suddivisa in sezioni ad hoc, competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni, di catasto edilizio urbano e di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
Le nuove funzioni delle commissioni - Rispetto al passato, alle commissioni censuarie sono riconosciute, con l'istituzione di una sezione apposita, specifiche competenze nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. In particolare, spetterà alle commissioni locali validare le funzioni statistiche e i relativi ambiti di applicazione.
Designazione e nomina dei componenti - Per le commissioni censuarie locali, la circolare delinea un articolato iter procedimentale che prende avvio con la richiesta di provvedere alle designazioni dei componenti, nel rispetto di specifici requisiti, rivolta da ciascun Direttore regionale dell'Agenzia ai soggetti a ciò deputati.
La scelta dei componenti, effettivi e supplenti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nell'ambito di un numero di soggetti designati almeno doppio rispetto a quello dei componenti previsti. Il Direttore regionale provvede alle relative nomine con apposito decreto, dandone comunicazione agli interessati, al Presidente del tribunale e ai soggetti designanti.
Per la commissione censuaria centrale l'iter procedimentale prende avvio con la richiesta di provvedere alle designazioni dei componenti, sempre nel rispetto di specifici requisiti, rivolta dal Direttore dell'Agenzia agli Organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa, all'Anci, al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La nomina dei componenti effettivi e supplenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Insediamento - Le nuove commissioni censuarie - locali e centrale - sono insediate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia in una data unica a livello nazionale, entro il 28 gennaio 2016, anche in assenza di designazione di uno o più dei componenti supplenti. Fino alla data di insediamento, individuata dallo stesso provvedimento, continuano ad operare le commissioni previste dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650/1972.
L'atlante delle commissioni censuarie articolate in tre sezioni - Le nuove commissioni censuarie sono articolate in 106 commissioni locali e una commissione centrale, con sede a Roma. Ogni commissione, inoltre, sarà suddivisa in sezioni ad hoc, competenti, rispettivamente, in materia di catasto terreni, di catasto edilizio urbano e di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
Le nuove funzioni delle commissioni - Rispetto al passato, alle commissioni censuarie sono riconosciute, con l'istituzione di una sezione apposita, specifiche competenze nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. In particolare, spetterà alle commissioni locali validare le funzioni statistiche e i relativi ambiti di applicazione.
Designazione e nomina dei componenti - Per le commissioni censuarie locali, la circolare delinea un articolato iter procedimentale che prende avvio con la richiesta di provvedere alle designazioni dei componenti, nel rispetto di specifici requisiti, rivolta da ciascun Direttore regionale dell'Agenzia ai soggetti a ciò deputati.
La scelta dei componenti, effettivi e supplenti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nell'ambito di un numero di soggetti designati almeno doppio rispetto a quello dei componenti previsti. Il Direttore regionale provvede alle relative nomine con apposito decreto, dandone comunicazione agli interessati, al Presidente del tribunale e ai soggetti designanti.
Per la commissione censuaria centrale l'iter procedimentale prende avvio con la richiesta di provvedere alle designazioni dei componenti, sempre nel rispetto di specifici requisiti, rivolta dal Direttore dell'Agenzia agli Organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa, all'Anci, al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La nomina dei componenti effettivi e supplenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Insediamento - Le nuove commissioni censuarie - locali e centrale - sono insediate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia in una data unica a livello nazionale, entro il 28 gennaio 2016, anche in assenza di designazione di uno o più dei componenti supplenti. Fino alla data di insediamento, individuata dallo stesso provvedimento, continuano ad operare le commissioni previste dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650/1972.
A cura Ufficio Stampa Agenzia delle
Entrate
© Riproduzione riservata
Link Correlati
CircolareIL NOTIZIOMETRO