Riforma Lavoro-Fornero: per la prova della partita IVA non basta l'iscrizione all'Albo

La Riforma del lavoro di cui alla Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di cresci...

05/07/2012
La Riforma del lavoro di cui alla Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03/07/2012, dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione. Tra gli obiettivi evidenziati vi sono:
  • favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto contratto dominante, quale forma comune di rapporto di lavoro;
  • ridistribuire in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie.

Particolare attenzione è stata data agli iscritti agli Ordini Professionali con l'obiettivo di regolarizzare i rapporti di lavoro autonomo con soggetti titolari di partita IVA che collaborano in regime di dipendenza economica. La legge n. 92/2012 stabilisce che, salvo prova contraria da parte del committente, sono da considerare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora si verifichino due dei seguenti condizioni:
  • la collaborazione ha una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
  • il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
  • il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Dunque, è sufficiente che un contratto di lavoro autonomo dipenda a livello economico per più dell'80% da un medesimo soggetto e che abbia una durata superiore ad 8 mesi nell'anno solare, affinché lo stesso possa essere considerato (fino a prova contraria) un lavoro subordinato.

Il nuovo art. 69-bis inserito nel capo I titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevede, inoltre, delle esclusioni dalle suddette presunzioni qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
  • sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
  • sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • sia svolta nell'esercizio di attività professionali per la quale l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

Il comma 27, art. 1 della legge Fornero prevede pure che:
"La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII".

Ciò vuol dire che non è sufficiente essere iscritti ad un ordine professionale per l'esclusione dalle presunzioni che determinano il rapporto di tipo subordinato, in quanto è da verificare se il contenuto concreto dell'attività è riconducibile alle quella professionale intellettuale per l'esercizio della quale è necessario l'iscrizione in appositi albi professionali.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati