Riforma Pubblica Amministrazione: in Gazzetta Ufficiale la legge delega
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 è stata pubblicata la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazio...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 è stata
pubblicata la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”. La legge è costituita da 23
articoli suddivisi nei seguenti 4 Capi:
Si tratta della cosiddetta Riforma della pubblica amministrazione e la legge delega contiene al proprio interno i vari step per raggiungere l’obiettivo e, tra l’altro, in particolare:
- Capo I (artt. 1-7) - Semplificazioni amministrative
- Capo II (artt. 8-10) - Organizzazione
- Capo III (artt. 11-15) – Personale
- Capo IV (artt. 16-23) - Deleghe per la semplificazione normativa
Si tratta della cosiddetta Riforma della pubblica amministrazione e la legge delega contiene al proprio interno i vari step per raggiungere l’obiettivo e, tra l’altro, in particolare:
- con l’art. 21 rubricato “Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi” viene stabilito che entro 90 giorni dalla data dui entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 26 novembre 2015 il Governo dovrà adottare uno o più decreti attuativi per l’individuazione delle disposizioni legislative entrate in vigore successivamente al 31 dicembre 2011 e prima del 28 agosto 2015 che verranno modificate proprio al fine di favorirne l’attuazione o che andranno incontro, non essendoci più le condizioni per l’emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, ad abrogazione espressa;
- con l’art. 4 rubricato “Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi” precisato che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 24 febbraio 2016 dovrà essere emanato un regolamento che taglia del 50% i tempi dei procedimenti relativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali;
- con l’art. 7 rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” viene stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 28 febbraio 2016 il Governo dovrà adottare uno o più decreti attuativi recanti disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi individuati nel comma 1 del citato articolo 7 dalla letera a) alla lettera h);
- con l’art. 7 rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza” viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare entro otto mesi dalla pubblicazione della legge e, quindi, entro il 24 aprile 2016, uno o più decreti legislativi relativi alla razionalizzazione delle spese da parte della Pubblica amministrazione che conterranno, tra l’altro, anche il taglio del 50% dei costi delle intercettazioni da realizzare attraverso tariffari e costi standard;
- con l’art. 5 rubricato “Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva” viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla pubblicazione della legge e, quindi, entro il 28 agosto 2016, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica.
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