Riforma del Lavoro: Partite IVA vere con 18.000 euro annue

Ieri, il Senato ha approvato, con 231 voti favorevoli, 33 contrari e 9 astenuti, il disegno di legge "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavo...

01/06/2012
Ieri, il Senato ha approvato, con 231 voti favorevoli, 33 contrari e 9 astenuti, il disegno di legge "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che ora passa all'esame della Camera dei deputati. Il Governo aveva posto la questione di fiducia sull'approvazione di quattro emendamenti sostitutivi del testo, approvati con 4 votazioni distinte.
Il provvedimento, incentrato sui quattro punti cardine della flessibilità in entrata e in uscita, degli ammortizzatori sociali e della formazione, mira a realizzare un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo, a recuperare produttività e reddito e a restituire slancio allo sviluppo economico.
"Questa riforma - ha commentato il Ministro Elsa Fornero - è un tassello molto importante di un disegno più ampio. Da oggi ci metteremo a lavorare perché si possano realizzare le sue premesse di crescita, una crescita tanto auspicata e così tanto assente nel nostro Paese. Spero che questo provvedimento, che ora passa all'esame della Camera dei Deputati, sia approvato definitivamente in tempi rapidi.".

Il provvedimento all'articolo 1, comma 26 contiene le norme relative alle false partite Iva con alcune novità relativamente ai professionisti che sono, di fatto, esclusi dalla stretta sulle false partite Iva.
Nel testo del disegno di legge, approvato dal Senato, viene precisato che condizione necessaria ma non sufficiente affinché le prestazioni lavorative rese da titolare di IVA siano considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è quella per cui si verifichino almeno due dei seguenti presupposti:
  • durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
  • corrispettivo più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
  • postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Ma, come abbiamo già detto, anche in presenza di due delle precedenti condizioni, la preseunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
  • sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
  • sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.000 euro.

Per ultimo precisiamo che la presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

In allegato il testo del disegno di legge approvato ieri dal Senato.

A cura di Gabriele Bivona
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