Riforma del lavoro: "Finte partite Iva" e "Finti rapporti professonali"

Interveniamo sul problema delle "finte partite Iva" perché dai vari interventi pubblicati sul web riteniamo che non sia stato espresso con chiarezza quello c...

06/04/2012
Interveniamo sul problema delle "finte partite Iva" perché dai vari interventi pubblicati sul web riteniamo che non sia stato espresso con chiarezza quello che il recente disegno di legge sul lavoro vuole dire.
Il ddl Fornero con l'articolo 9 modifica il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aggiungendo allo stesso nel Capo I del Titolo VII, rubricato dome "Lavoro a progetto e lavoro occasionale" un nuovo art. 69-bis composto da 4 commi.
Il nuovo articolo 69-bis è rubricato come "Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo" e si riferisce per i primi tre commi al problema delle "finte partite Iva" con le quali molto spesso vengono camuffate collaborazioni coordinate e continuative e rapporti a tempo determinato o ancor peggio indeterminato con lavori pagati a fattura e, quindi, titolari di partita Iva.
Con il quarto comma, invece, viene data un'interpretazione alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del citato D.Lgs. n. 276/2003. Nel dettaglio viene precisato che vengono escluse dal campo di applicazione di tutto il Titolo VII Capo I e, quindi, dal problema delle partite IVA "le collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali" ma viene aggiunto, anche, che "In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del citato Capo I del Titolo VII del D.Lgs. n. 276/2003".

. Qual'è il significato del comma 4 del citato articolo 69-bis inserito dall'articolo 9 del ddl sul Lavoro?
E' opportuno prima di esprimere opinioni leggere:
  • la relazione di accompagnamento al ddl nella quale, in riferimento all'articolo 9, tra l'altro, viene detto testualmente "Infine, viene inserita una norma di interpretazione autentica dell'art. 61, comma 3, del d.lgs. 267/2003, la quale chiarisce che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione";
  • il documento prediposto dal Ministero in cui al punto 2.7 viene, tra l'altro, detto testualmente "Qualora l'utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa (che la normativa non ammette più in mancanza di un progetto), con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all'art.69 comma 1 del Dlgs 276/03. ".

A nostro avviso, dunque, pur nella difficoltà di lettura del quarto comma dell'articolo 69-bis, dallo stesso crediamo si evinca che il legislatore, per evitare che la collaborazione con un unico committente, sia pubblico che privato che duri oltre sei mesi e tale che il corrispettivo riconducibile a tale collaborazione costituisca oltre il 75% dei corrispettivi complessivamente percepiti, se la stessa è riconducibile ad un'attività professionale intellettuale per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione all'albo professionale (potrebbe trattarsi del rapporto tra un cliente privato ed il suo architetto per la realizzazione del progetto di un manufatto), ha precisato che tale attività è esclusa dal campo di applicazione del Capo I del titolo VII e, quindi, non è possibile parlare di "Lavori a progetto o lavoro occasionale” e nenche di “finte partite Iva".

Diverso è il caso di una collaborazione tra un professionista iscritto all'albo ed eventuali suoi collaboratori che potrebbero essere iscritti o non iscritti all'albo in quanto la collaborazione potrebbe esistere anche se il collaboratore non fosse iscritto all'albo e per la quale il contenuto non è riconducibile, quindi, ad attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (si pensi ai disegnatori ed a coloro che sulla base delle indicazioni del professionista incaricato sviluppano dal punto di vista grafico i progetti; gli stessi potrebbero anche essere iscritti ad un albo professionale ma l'iscrizione non è circostanza idonea a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII).
In tale evenienza si tratterebbe di “finte partite Iva” che il disegno di legge colpisce giudicando l'utilizzazione della partita Iva impropria ed il rapporto verrebbe considerato una collaborazione coordinata e continuativa con la conseguenza che la stessa, sin dalla data di costituzione del rapporto, in mancanza di uno specifico progetto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 69 del D.Lgs. n. 276/2003, venga considerato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
D'altra parte non riteniamo che il governo abbia inteso colpire le "finte partite Iva" in alcuni casi si ed in altri no.

Concludiamo, precisando che nel ddl viene prevista un'ulteriore stretta sulle finte partite Iva riducendo a due (su tre) le condizioni di illegittimità. In particolare, viene stabilito che le prestazioni rese da una persona con partita Iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria del committente, qualora ricorrano almeno due dei seguenti tre presupposti:
  • collaborazione con durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare;
  • corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituente più del 75% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
  • collaboratore con postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

La "presunzione" contro le false partite Iva si applicherà con riferimento ai rapporti instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma del lavoro mentre per i rapporti in corso alla predetta data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, la presunzione di applicherà decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma del lavoro.

A cura di Paolo Oreto
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