Riforma professioni, in Gazzetta la norma che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 14 gennaio 2013, n. 3 recante "Disposizioni in materia di professioni non orga...

29/01/2013
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 14 gennaio 2013, n. 3 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" che entra in vigore dal 10 febbraio 2013 con lo scopo, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, di disciplinare le professioni non organizzate in ordini o collegi.

In particolare, oggetto di questa legge sono le professioni non organizzate in ordini o collegi intese come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Come per le disposizioni inerenti le professioni organizzate, la legge n. 3/2013 tratta i seguenti argomenti:
  • associazioni professionali (art. 2);
  • forme aggregative delle associazioni (art. 3);
  • pubblicità delle associazioni professionali (art. 4);
  • contenuti degli elementi informativi (art. 5);
  • autoregolamentazione volontaria (art. 6);
  • sistema di attestazione (art. 7);
  • validità dell'attestazione (art. 8);
  • certificazione di conformità a norme tecniche UNI (art. 9);
  • vigilanza e sanzioni (art. 10);
  • clausola di neutralità finanziaria (art. 11).

Coloro che esercitano professioni organizzate possono adesso costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Tali associazioni professionali dovranno promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Le associazioni professionali, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica, che rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Le associazioni professionali devono assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.

Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Legge