Rigenerazione Bagnoli e Sblocca Italia, la Corte Costituzionale respinge la questione di legittimità

Dopo la sentenza del TAR Campania n. 1471 del 22.3.2016 anche la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale relativa all’app...

05/07/2018

Dopo la sentenza del TAR Campania n. 1471 del 22.3.2016 anche la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale relativa all’approvazione del programma per Bagnoli previsto dall'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante "Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (c.d. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164.

Con la sentenza n. 126 del 13 giugno 2018, pubblicata sulla G. U. 20/06/2018 n. 25, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dello Sblocca Italia con riferimento alla procedura di approvazione del programma di rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, mentre ha dichiarato in parte inammissibile e dispone la restituzione degli atti al giudice remittente in relazione alla questione relativa all’indennizzo dovuto ai proprietari delle aree.

La Corte si è espressa nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra il Comune di Napoli e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, dichiarando inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ordinando la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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