Rilancio dell’occupazione e semplificazione per il durc: Legge di conversione decreto-legge 34/2014
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del 20 maggio, la legge 16 maggio 2014, n. 78 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge ...
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del 20 maggio, la legge
16 maggio 2014, n. 78 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante
disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese”.
Con la conversione in legge del decreto-legge n. 34 che inserisce numerose modifiche entra in vigore definitivamente, da oggi, la semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine, di contratto di apprendistato, di contratti di solidarietà ed in materia di documento unico di regolarità contributiva.
Per il contratto a termine (art. 1) viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche sino a cinque volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.
Per il contratto di apprendistato (art. 2) si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
Con l’articolo 2-bis vengono dettate disposizioni transitorie relative agli articoli 1 e 2 e viene precisato che tali articoli si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge stesso.
Con l’articolo 4 del provvedimento, un ulteriore intervento di semplificazione che riguarda la smaterializzazione del DURC; in pratica viene superato l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, chiunque abbia interesse, può verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto-legge stesso.
Con la conversione in legge del decreto-legge n. 34 che inserisce numerose modifiche entra in vigore definitivamente, da oggi, la semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine, di contratto di apprendistato, di contratti di solidarietà ed in materia di documento unico di regolarità contributiva.
Per il contratto a termine (art. 1) viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche sino a cinque volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.
Per il contratto di apprendistato (art. 2) si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
Con l’articolo 2-bis vengono dettate disposizioni transitorie relative agli articoli 1 e 2 e viene precisato che tali articoli si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge stesso.
Con l’articolo 4 del provvedimento, un ulteriore intervento di semplificazione che riguarda la smaterializzazione del DURC; in pratica viene superato l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, chiunque abbia interesse, può verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto-legge stesso.
A cura di Gabriele
Bivona
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