Rilancio occupazione: Via libera ai nuovi contratti di lavoro a termine
Novità per i contratti a termine e per l’apprendistato nel decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occ...
Novità per i contratti a termine e per
l’apprendistato nel decreto-legge 20 marzo 2014, n.
34 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a
carico delle imprese”.
Le novità sono rilevabili negli articoli 1 e 2 del provvedimento.
Con l’articolo 1 del provvedimento rubricato “Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine” vengono introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il limite temporale massimo per i contratti a termine senza causale passa da 12 a 36 mesi (pre-riforma Fornero).
Le aziende possono stipulare, quindi, contratti a termine per una durata massima di tre anni, senza dover specificare quali sono le motivazioni industriali che fanno preferire il tempo determinato all’indeterminato. L’unica limitazione è legata al numero dei contratti a tempo determinato che è possibile stipulare perché la stessa impresa non può stipulare contratti a termine a più del 20% dell’organico complessivo ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, per le quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto (in genere, lettera di assunzione) e nell’arco dei 36 mesi, sono possibili fino a otto proroghe a condizione che si riferiscano alle stesse mansioni.
Dal 21 marzo 2014 non esiste più il contratto a tempo determinato per motivi tecnici, produttivi, organizzativi, sostitutivi, mentre diventa regola generale, per qualsiasi mansione, il contratto a termine senza causale fino a un massimo di 36 mesi, comprese eventuali proroghe.
Il contratto a termine fino a 36 mesi senza causale è applicabile anche alla somministrazione ed nche per tali contratti non è più necessaria l’indicazione di una motivazione, è sufficiente rispettare il medesimo limite di durata dei 36 mesi (proroghe comprese).
L’articolo 2 del provvedimento rubricato “Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato” introduce alcune modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Nel dettaglio non c’è più un tetto all’assunzione di apprendisti fissato dalla riforma Fornero (per cui non era possibile stipulare nuovi contratti di apprendistato senza aver regolarizzato almeno il 30% di quelli precedentemente assunti).
Altre novità possono essere, così, riassunte:
Le novità sono rilevabili negli articoli 1 e 2 del provvedimento.
Con l’articolo 1 del provvedimento rubricato “Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine” vengono introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il limite temporale massimo per i contratti a termine senza causale passa da 12 a 36 mesi (pre-riforma Fornero).
Le aziende possono stipulare, quindi, contratti a termine per una durata massima di tre anni, senza dover specificare quali sono le motivazioni industriali che fanno preferire il tempo determinato all’indeterminato. L’unica limitazione è legata al numero dei contratti a tempo determinato che è possibile stipulare perché la stessa impresa non può stipulare contratti a termine a più del 20% dell’organico complessivo ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, per le quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto (in genere, lettera di assunzione) e nell’arco dei 36 mesi, sono possibili fino a otto proroghe a condizione che si riferiscano alle stesse mansioni.
Dal 21 marzo 2014 non esiste più il contratto a tempo determinato per motivi tecnici, produttivi, organizzativi, sostitutivi, mentre diventa regola generale, per qualsiasi mansione, il contratto a termine senza causale fino a un massimo di 36 mesi, comprese eventuali proroghe.
Il contratto a termine fino a 36 mesi senza causale è applicabile anche alla somministrazione ed nche per tali contratti non è più necessaria l’indicazione di una motivazione, è sufficiente rispettare il medesimo limite di durata dei 36 mesi (proroghe comprese).
L’articolo 2 del provvedimento rubricato “Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato” introduce alcune modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Nel dettaglio non c’è più un tetto all’assunzione di apprendisti fissato dalla riforma Fornero (per cui non era possibile stipulare nuovi contratti di apprendistato senza aver regolarizzato almeno il 30% di quelli precedentemente assunti).
Altre novità possono essere, così, riassunte:
- abrogazione dell’obbligo di formazione per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere (erano 120 ore di formazione, che diventano facoltative);
- non è più necessario definire un percorso formativo in forma scritta;
- la retribuzione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fa riferimento alle ore effettivamente prestate e a quelle di formazione, pari al 35% del monte ore di complessivo.
A cura di Ilenia
Cicirello
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