Rinnovabili, il TAR boccia le Linee Guida della Puglia
La Regione Puglia si arrende nuovamente dal TAR. Dopo l'annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 2272/2009 che subordinava la competenza a rilas...
La Regione Puglia si arrende nuovamente dal TAR. Dopo
l'annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 2272/2009
che subordinava la competenza a rilasciare il certificato di
sostenibilità ambientale e l'attestato di certificazione energetica
degli edifici a uno specifico corso di formazione professionale
riconosciuto dalla Regione e al superamento di un apposito esame
finale predisposto dalla stessa Regione, la Puglia riceve la
bocciatura da parte del TAR delle proprie linee guida in materia di
installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (leggi news).
La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 2156 del 14 dicembre 2011, ha accolto il ricorso presentato contro la Provincia di Taranto, la Regione Puglia e il Comune di Grottaglie, per l'annullamento del provvedimento di diniego del rilascio del nulla osta di un impianto di generazione fotovoltaica da circa 1.000 kW.
In particolare, il ricorrente ha presentato ricorso contro l'annullamento del diniego di nulla osta per un progetto di realizzazione di un impianto di generazione fotovoltaica da 1000 Kw. Ricorso che il ricorrente ha vinto con sentenza n. 1221/2011. Nelle more del giudizio, la Provincia ha adottato un nuovo diniego all'esito del d.m. 10 settembre 2010 contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" nonché del regolamento regionale del 30 dicembre 2010 n. 24 contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentato da fonti rinnovabili".
Contro il nuovo diniego la ricorrente ha dedotto:
I giudici del TAR hanno ricordato le Linee Guida Nazionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili le quali prevedono:
L'insieme delle due disposizioni comporta che "non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall'altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)".
Ciò premesso, è' evidente la difformità delle linee guida pugliesi rispetto alle linee guida nazionali, che non prevedono la riconnessione alla valutazione regionale, relativa alla inidoneità dell'area formulata nell'ambito delle linee guida, il divieto di localizzazione di fonti di energia rinnovabile;questo per il rilievo attribuito a tali fonti di approvvigionamento energetico e ,di conseguenza,per il sacrificio delle stesse solo a seguito di una specifica e puntuale analisi.
In definitiva, il provvedimento di diniego deve contenere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida, nazionali o regionali, proprio perché le prime non riconnettono alla individuazione delle aree non idonee in base alle linee guida regionali un divieto assoluto di ubicazione degli impianti in questione,le seconde ,nella parte in cui prevedono il divieto di ubicazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee,sono illegittime in quanto violano le linee guida nazionali.
Sullo stesso tema, ricordiamo che nel 2009 la Corte Costituzionale aveva bocciato la Basilicata sul tema dell'inserimento degli impianti eolici all'interno del proprio territorio. (leggi news).
La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 2156 del 14 dicembre 2011, ha accolto il ricorso presentato contro la Provincia di Taranto, la Regione Puglia e il Comune di Grottaglie, per l'annullamento del provvedimento di diniego del rilascio del nulla osta di un impianto di generazione fotovoltaica da circa 1.000 kW.
In particolare, il ricorrente ha presentato ricorso contro l'annullamento del diniego di nulla osta per un progetto di realizzazione di un impianto di generazione fotovoltaica da 1000 Kw. Ricorso che il ricorrente ha vinto con sentenza n. 1221/2011. Nelle more del giudizio, la Provincia ha adottato un nuovo diniego all'esito del d.m. 10 settembre 2010 contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" nonché del regolamento regionale del 30 dicembre 2010 n. 24 contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentato da fonti rinnovabili".
Contro il nuovo diniego la ricorrente ha dedotto:
- che la Provincia ha violato i contenuti della precedente pronuncia del Tribunale, con la quale era stata stabilita la necessità dell'applicazione delle Linee guida nazionali e non di quelle regionali, ed era stato stabilito di svolgere un'apposita istruttoria per valutare le effettive caratteristiche del progetto e quelle dell'area interessata;
- che l'amministrazione, anche in presenza di un'area ritenuta non idonea, deve comunque svolgere l' esame delle effettive caratteristiche del sito interessato;
- che la giunta regionale ha fatto riferimento alla legge regionale n. 31/2008, ma questa, per la parte relativa all'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili in area protetta, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 383/2009.
I giudici del TAR hanno ricordato le Linee Guida Nazionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili le quali prevedono:
- paragrafo 17: l'individuazione di non idoneità delle aree, operata dalle Regioni, comporta che per le stesse si determina una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione;
- allegato 3: "L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio".
L'insieme delle due disposizioni comporta che "non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall'altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)".
Ciò premesso, è' evidente la difformità delle linee guida pugliesi rispetto alle linee guida nazionali, che non prevedono la riconnessione alla valutazione regionale, relativa alla inidoneità dell'area formulata nell'ambito delle linee guida, il divieto di localizzazione di fonti di energia rinnovabile;questo per il rilievo attribuito a tali fonti di approvvigionamento energetico e ,di conseguenza,per il sacrificio delle stesse solo a seguito di una specifica e puntuale analisi.
In definitiva, il provvedimento di diniego deve contenere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida, nazionali o regionali, proprio perché le prime non riconnettono alla individuazione delle aree non idonee in base alle linee guida regionali un divieto assoluto di ubicazione degli impianti in questione,le seconde ,nella parte in cui prevedono il divieto di ubicazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee,sono illegittime in quanto violano le linee guida nazionali.
Sullo stesso tema, ricordiamo che nel 2009 la Corte Costituzionale aveva bocciato la Basilicata sul tema dell'inserimento degli impianti eolici all'interno del proprio territorio. (leggi news).
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO