Riqualificazione aree urbane degradate: Disponibili 200 milioni di Euro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 15 ottobre 2015 recante "Interventi per la riq...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015 è stato
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 15 ottobre 2015
recante "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate".
Il Decreto è stato pubblicato in riferimento a quanto previsto all'articolo 1, comma 431 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in cui viene precisato che entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti relativi al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando.
Al decreto oggetto della presente notizia è allegato il Bando che contiene i seguenti paragrafi:
1. Oggetto e dotazione finanziaria - Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate il bando stabilisce le modalità e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
La dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate è di euro 44.138.500 per il 2015 e di euro 75.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500.
2. Soggetti promotori - Sono ammessi a presentare i progetti e domanda di finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate.
3. Oggetto dei progetti -I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, devono essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo.
Ogni proposta di progetto, a pena di esclusione, deve illustrare gli obiettivi generali e specifici, i risultati attesi, le attività progettuali e le modalità di realizzazione del progetto; deve, poi, indicare il numero di destinatari diretti e beneficiari indiretti e le aree in cui saranno svolte le attività progettuali. Per ultimo deve prevedere un programma di intervento delle attività e deve contenere un programma economico finanziario, completo di eventuali contributi da parte del mercato privato così come dei fondi comunitari.
Il progetto deve essere elaborato a livello di studio di fattibilità, masterplan e progetto preliminare. Quest'ultimo, per gli interventi di riqualificazione urbanistica e infrastrutturale, costituisce il livello minimo.
4. Modalità di presentazione delle domande - La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato, a pena di esclusione.
Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, esclusivamente a mezzo posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo PEC areeurbane.po@pec.governo.it. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Alla "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è allegata la documentazione (in formato PDF), predisposta anche avvalendosi di dati forniti dalle competenti Amministrazioni, ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda e dell'attribuzione dei punteggi.
5. Procedura di valutazione - La procedura di valutazione è effettuata dal comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.
6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi - I progetti saranno valutati in base ai seguenti 4 criteri:
7. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento - I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto con le priorità relative ad un'aggregazioe di comuni rispetto ad un singolo comune o ad un lotto o parte concusiva di un intervento già avvuato rispettoad interventi che costituiscono lotti.
8. Progetti oggetto delle convenzioni o accordi di programma - Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.
Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri e le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
9. Finanziabilità degli interventi - Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano, sono finanziate, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.
Per ciascun progetto, il finanziamento a carico del Fondo non può essere inferiore a euro 100.000 euro e non può in ogni caso superare l'importo massimo di 2.000.000 di euro. Fermo restando tale importo massimo a carico del Fondo, i comuni e le aggregazioni temporanee di comuni possono presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore delle iniziative proposte, purché specifichino in modo documentato, pena l'inammissibilitaà, le ulteriori fonti di finanziamento disponibili.
Il Decreto è stato pubblicato in riferimento a quanto previsto all'articolo 1, comma 431 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in cui viene precisato che entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti relativi al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando.
Al decreto oggetto della presente notizia è allegato il Bando che contiene i seguenti paragrafi:
- 1. Oggetto e dotazione finanziaria
- 2. Soggetti promotori
- 3. Oggetto dei progetti
- 4. Modalità di presentazione delle domande
- 5. Procedura di valutazione
- 6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi
- 7. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento
- 8. Progetti oggetto delle convenzioni o accordi di programma
- 9. Finanziabilità degli interventi
1. Oggetto e dotazione finanziaria - Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate il bando stabilisce le modalità e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
La dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate è di euro 44.138.500 per il 2015 e di euro 75.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500.
2. Soggetti promotori - Sono ammessi a presentare i progetti e domanda di finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate.
3. Oggetto dei progetti -I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, devono essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo.
Ogni proposta di progetto, a pena di esclusione, deve illustrare gli obiettivi generali e specifici, i risultati attesi, le attività progettuali e le modalità di realizzazione del progetto; deve, poi, indicare il numero di destinatari diretti e beneficiari indiretti e le aree in cui saranno svolte le attività progettuali. Per ultimo deve prevedere un programma di intervento delle attività e deve contenere un programma economico finanziario, completo di eventuali contributi da parte del mercato privato così come dei fondi comunitari.
Il progetto deve essere elaborato a livello di studio di fattibilità, masterplan e progetto preliminare. Quest'ultimo, per gli interventi di riqualificazione urbanistica e infrastrutturale, costituisce il livello minimo.
4. Modalità di presentazione delle domande - La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato, a pena di esclusione.
Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, esclusivamente a mezzo posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo PEC areeurbane.po@pec.governo.it. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Alla "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è allegata la documentazione (in formato PDF), predisposta anche avvalendosi di dati forniti dalle competenti Amministrazioni, ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda e dell'attribuzione dei punteggi.
5. Procedura di valutazione - La procedura di valutazione è effettuata dal comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.
6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi - I progetti saranno valutati in base ai seguenti 4 criteri:
- Criterio A - Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale con punteggio massimo 30;
- Criterio B - Miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela di minori ed adulti vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali con punteggio massimo 30;
- Criterio C - Tempestiva esecutività degli interventi con punteggio massimo 15;
- Criterio D - Capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici (nazionali ed europei) e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati con punteggio massimo 25.
7. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento - I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto con le priorità relative ad un'aggregazioe di comuni rispetto ad un singolo comune o ad un lotto o parte concusiva di un intervento già avvuato rispettoad interventi che costituiscono lotti.
8. Progetti oggetto delle convenzioni o accordi di programma - Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.
Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri e le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
9. Finanziabilità degli interventi - Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano, sono finanziate, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.
Per ciascun progetto, il finanziamento a carico del Fondo non può essere inferiore a euro 100.000 euro e non può in ogni caso superare l'importo massimo di 2.000.000 di euro. Fermo restando tale importo massimo a carico del Fondo, i comuni e le aggregazioni temporanee di comuni possono presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore delle iniziative proposte, purché specifichino in modo documentato, pena l'inammissibilitaà, le ulteriori fonti di finanziamento disponibili.
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