Riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici: Deroghe al Codice dei contratti e al Testo Unico Edilizia

Procedure più snelle e veloci nella Riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014 è stato pubbli...

21/03/2014
Procedure più snelle e veloci nella Riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014 recante "Definizione di poteri derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in qualità di commissari governativi per l'attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2014 da la possibilità a Sindaci e Presidenti di provincia di attuare con maggiore tempestività i programmi di intervento di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013 n. 906 e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).
Nel dettaglio, con il nuovo provvedimento i Sindaci ed i Presidenti delle Province, sino al 31 dicembre 2014 potranno operare come commissari governativi con la possibilità di deroghe ad alcune norme del Codice dei contratti e del testo unico in edilizia.

Per quanto concerne il codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006) i Sindaci e i Presidenti delle province sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni:
  • articolo 11, commi 10 e 12 relativo ai termini per la stipula ed all’esecuzione del contratto;
  • articolo 12, comma 1, terzo periodo relativo ai termini di aggiudicazione;
  • articolo 12, comma 2, terzo periodo relativo ai termini di approvazione del contratto;
  • articolo 12, comma 3, terzo periodo relativo ai termini di efficacia del contratto;
  • articolo 48, commi 1 e 1-bis relativo al controllo del possesso dei requisiti;
  • articolo 70, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto relativo ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte sia ridotto a non meno della metà;
  • articolo 71 relativo ai termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari, nelle procedure aperte;
  • articolo 122, comma 5, secondo periodo relativo alla pubblicazione degli avvisi sui quotidiani;
  • articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto per i contratti sotto soglia sia ridotto a non meno della metà;
  • articolo 123 relativo alla procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori, limitatamente ai termini di scadenza di cui ai commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni;
  • articolo 125, comma 6, relativo all’individuazione dei lavori, servizi e forniture eseguibili in economia;

Relativamente, poi, al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010) è possibile per i Sindaci ed i Presidenti delle Province derogare a tutte le disposizioni strettamente connesse agli articoli derogabili del Codice dei contratti precedentemente elencati.

Per tutti gli interventi è, poi, possibile una deroga all’articolo 10 del D.P.R. n. 380/2001, salvo che l'intervento comporti mutamenti della destinazione d'uso o modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ed in pratica gli interventi stessi, potranno essere realizzati senza permesso di costruire nel rispetto delle condizioni precedentemente indicate.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata