Ristrutturazione edilizia e bonus mobili: si può fruire della detrazione fiscale per l'installazione di condizionatori?
Si può fruire di qualche detrazione fiscale per l'installazione di un condizionatore? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Si può fruire di qualche detrazione fiscale per l'installazione di un condizionatore? A rispondere a questa interessante domanda ci ha pensato FiscoOggi, la pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate.
La domanda del contribuente
In particolare, il contribuente chiedeva:
Dovrei installare un condizionatore a pompa di calore nella mia abitazione principale. Ho diritto alla detrazione? Se si, come risparmio energetico o come ristrutturazione edilizia? Mi darebbe diritto al bonus mobili?
Ristrutturazione edilizia e bonus mobili
La risposta è stata molto chiara e parte dal presupposto che l'installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali è previsto il bonus per le ristrutturazioni edilizie che fino al 31 dicembre 2020 è pari al 50% della spesa sostenuta e ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Ciò premesso, la norma prevede che in caso di ristrutturazione edilizia per la quale si beneficia del relativo bonus, è possibile usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. bonus mobili), in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Bonus mobili che prevede una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione.
La guida dell'Agenzia delle Entrate
L'ultima guida Bonus mobili ed elettrodomestici dell'Agenzia delle Entrate prevede il bonus mobili per l'acquisto di:
- mobili nuovi - per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione (è escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, altri complementi di arredo);
- elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica, tra i quali: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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