Ristrutturazioni e Iva agevolata: Circolare con le novità sui beni “significativi”
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 15/E del 12 luglio 2018, chiarisce la disciplina dei “beni significativi” (articolo 7, comma 1, lettera b), legge 4...
L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 15/E del 12 luglio 2018, chiarisce la disciplina dei “beni significativi” (articolo 7, comma 1, lettera b), legge 488/1999), quelli individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999, tenendo conto dell’interpretazione autentica di queste regole fornita dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, della legge 205/2017).
La circolare contiene i seguenti paragrafi:
- 1. La rilevanza dei beni significativi nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
- 2. Individuazione dei beni significativi
- 2.1 Rilevanza delle parti staccate dei beni significativi - Articolo 1, comma 19, Legge di Bilancio 2018
- 2.2 Casi particolari
- 2.2.1 Tapparelle
- 2.2.2 Zanzariere e grate di sicurezza
- 3. Valore dei beni significativi
- 4. Modalità di fatturazione
- 5. Decorrenza della nuova disciplina
Disciplina dei beni significativi
In linea generale, il documento di prassi ricorda che la
categoria dei “beni significativi” incide sulle agevolazioni Iva
previste per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio.
In sintesi, la norma regolatrice degli sconti, contenuta nella
Finanziaria 2000, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10% per i
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 3, primo
comma, lettere a) e b) del Testo unico dell’edilizia, Dpr 380/2001), se eseguiti su immobili a
prevalente destinazione abitativa.
L’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente
rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli
altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che
siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni,
in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e,
ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta
indicazione.
Diverso è, invece, il trattamento fiscale dei “beni significativi”
(Dm 29 dicembre 1999), cioè:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza,
il cui valore, in linea di massima, assume una certa rilevanza
rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli
interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio.
Ebbene, prescrive la norma, in merito ai beni significativi,
l’aliquota agevolata si applica soltanto sulla differenza tra il
valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Ipotizziamo, ad esempio, il rifacimento del bagno a un costo totale
di 10.000 euro, di cui 3.000 per la manodopera e 7.000 per
rubinetteria e sanitari: la manodopera va tutta al 10%, mentre, con
riferimento ai 7.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è
applicabile solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra
l’importo complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli
stessi beni significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si
applica l’aliquota ordinaria del 22%.
Su tale argomento è intervenuta, con una interpretazione autentica,
l’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 19, legge 205/2017),
chiarendo, in particolare:
- il criterio con il quale deve essere determinata la rilevanza delle parti staccate dei beni significativi, per calcolare il valore di questi ultimi
- le modalità di determinazione del valore dei beni significativi
- le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.
L’interpretazione del fisco
Tanto premesso, ai chiarimenti della legge seguono ora i
dettagli dell’Agenzia che, prima di tutto, nell’ammettere la
tassatività della lista di cui al Dm 29 dicembre 1999, precisa che
vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le
stesse funzionalità dei beni elencati. Si pensi, ad esempio, alle
stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua,
alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua
sanitaria, possono essere tranquillamente assimilate alle caldaie,
vale a dire a “beni significativi”.
Procedendo con ordine, la circolare chiarisce che il valore
delle parti staccate del bene
significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode
dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una
propria autonomia funzionale.
A tal proposito propone degli esempi illuminanti, come
l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere,
inferriate o grate di sicurezza. Tali sistemi, oscuranti o
protettivi, sono generalmente autonomi rispetto agli infissi e il
loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi. Ma, nel
caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) o le
zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro
valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata,
confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate,
invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10 per
cento.
Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi,
la circolare precisa che da questo deve essere escluso il
mark-up, vale a dire il margine aggiunto dal prestatore al
costo di produzione o al costo di acquisizione del bene: ciò che
conta è solo il costo “originario”.
Per quanto riguarda le indicazioni sulla fatturazione, si legge che
il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al
corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore
dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche
il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare
dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello
risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.
La clausola di salvaguardia
La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
Documenti Allegati
Circolare 12 luglio 2018, n. 15/EIL NOTIZIOMETRO