Ritardi nei pagamenti per le transazioni commerciali: nuovo tasso di interesse 1/1/2017-30/6/2017
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2017 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale ...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2017 è stato
pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e
delle Finanze che determina la percentuale degli
interessi legali di mora da applicare per
ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali,
al netto della maggiorazione ivi prevista (8 punti percentuali), ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre
2012, n. 192.
Il saggio d'interesse per il semestre 1 gennaio - 30 giugno
2017 è stato fissato allo 0,00% e, quindi, identico a
quello del semestre precedente. Sommato alla maggiorazione prevista
di 8 punti, il tasso da applicare risulta pertanto
dell'8,00%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi
di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8
agosto 2002. La successione degli interessi da tale data,
considerando la maggiorazione del 7% sino al 31 dicembre 2012 e la
maggiorazione dell'8% a partire dall'1 gennaio 2013, è la
seguente:
Periodo |
Tasso |
G.U.R.I. |
08.08.2002 - 31.12.2002 |
10,35% |
n. 33 del 10.02.2003 |
01.01.2003 - 30.06.2003 |
9.85% |
n. 33 del 10.02.2003 |
01.07.2003 - 31.12.2003 |
9,10% |
n. 160 del 12.07.2003 |
01.01.2004 - 30.06.2004 |
9,02% |
n. 11 del 15.01.2004 |
01.07.2004 - 31.12.2004 |
9,01% |
n. 159 dello 09.07.2004 |
01.01.2005 - 30.06.2005 |
9,09% |
n. 5 dello 08.01.2005 |
01.07.2005 - 31.12.2005 |
9.05% |
n. 175 del 29.07.2005 |
01.01.2006 - 30.06.2006 |
9,25% |
n. 10 del 13.01.2006 |
01.07.2006 - 31.12.2006 |
9,83% |
n. 158 del 10.07.2006 |
01.01.2007 - 30.06.2007 |
10,58% |
n. 29 dello 05.02.2007 |
01.07.2007 - 31.12.2007 |
11,07% |
n. 175 del 30.07.2007 |
01.01.2008 - 30.06.2008 |
11,20% |
n. 35 dell'11.02.2008 |
01.07.2008 - 31.12.2008 |
11,10% |
n. 169 del 21.07.2008 |
01.01.2009 - 30.06.2009 |
9,50% |
n. 26 dello 02.02.2009 |
01.07.2009 - 31.12.2009 |
8,00% |
n. 199 del 28.08.2009 |
01.01.2010 - 30.06.2010 |
8,00% |
n. 40 del 18.02.2010 |
01.07.2010 - 31.12.2010 |
8,00% |
n. 190 del 16.08.2010 |
01.01.2011 - 30.06.2011 |
8,00% |
n. 31 dello 08.02.2011 |
01.07.2011 - 31.12.2011 |
8,25% |
n. 165 del 18.07.2011 |
01.01.2012 - 30.06.2012 |
8,00% |
n. 22 del 27.01.2012 |
01.07.2012 - 31.12.2012 |
8,00% |
n. 162 del 13.07.2012 |
01.01.2013 - 30.06.2013 |
8,75% |
n. 14 del 17.01.2013 |
01.07.2013 - 31.12.2013 |
8,50% |
n. 166 del 17.07.2013 |
01.01.2014 - 30.06.2014 |
8,25% |
n. 51 del 03.03.2014 |
01.07.2014 - 31.12.2014 |
8,15% |
n. 167 del 21.07.2014 |
01.01.2015-30.06.2015 |
8,05% |
n. 12 del 10.01.2015 |
01.07.2015-31.12.2015 |
8,05% |
n. 168 del 22.07.2015 |
01.01.2016-30.06.2016 |
8,05% |
n. 19 del 25.01.2016 |
01.07.2016-31.12.2016 |
8,00% |
n. 178 dello 01.08.2016 |
01.01.2017-30.06.2017 |
8,00% |
n. 18 del 23.01.2017 |
Nel D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n.
192/2012 è prevista, all'articolo 4 la decorrenza automatica degli
interessi moratori, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento e la tutela del credito con un saggio
di interessi uniforme per l'UE e viene definito il diritto al
risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: "le transazioni commerciali" e per
tali si intendono "i contratti, comunque nominati, tra imprese e
tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art.2,lett.a). E'
precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto
oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad "ogni
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale" (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è
stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre
stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30
giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E'
stabilito che decorrono: "dalla data di ricevimento della fattura o
della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla
data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi" a
seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o
della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del
ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c);
dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel
contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente
siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica
(lett.d).
Il D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.
192/2012 è applicabile, anche, ai lavori pubblici. Tale
applicabilità è confermata dall’articolo 24, commi 1 e 2 della
legge 30 ottobre 2014, n. 161 (cosiddetta “Legge europea 2013 bis”)
con cui vengono chiariti alcuni dubbi
interpretativi per l'applicazione della direttiva
di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra
le pubbliche amministrazioni e i privati.
Per quanto concerne il ritardo dei pagamenti, con i commi 1 e 2
dell'articolo 24 della citata legge n. 161/2014, viene
espressamente detto che anche nell'ambito delle transazioni
commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le
norme relative alle transazioni commerciali contenute nel decreto
legislativo 231/2002, così come modificato dal decreto
legislativo 192/2012 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE.
Con le nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge
europea 2013-bis, viene precisato che le norme
sulle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 192/2012 si
applicano anche ai lavori pubblici e che le
disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli
interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute
nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo
regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali,
che prevedono termini e tassi difformi
rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano
solo se più favorevoli per i creditori.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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