Ritardi nei pagamenti per le transazioni commerciali: nuovo tasso di interesse 1/7/2013 - 31/12/2013
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2013 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale ...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2013 è stato
pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle
Finanze che determina la percentuale degli interessi legali
di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle
transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi
prevista (8 punti percentuali), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
Il saggio d'interesse per il semestre 1 luglio - 31 dicembre 2013 è stato fissato allo 0,50% e, quindi, più basso a quello del semestre precedente . Sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti, il tasso da applicare risulta pertanto dell'8,50%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7% sino al 31 dicembre 2012 e la maggiorazione dell’8% a partire dall’1 gennaio 2013, è la seguente:
Nel D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 è prevista, all’articolo 4 la decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l'UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: "le transazioni commerciali" e per tali si intendono "i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art.2,lett.a). E' precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E' stabilito che decorrono: "dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi" a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).
Resta l’incertezza sull’applicabilità o meno del D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 ai lavori pubblici visto che gli stessi godono di una legge speciale in cui sono dettagliatamente regolamentati gli interessi da applicare nel caso di ritardi nei pagamenti e l’unica maniera per ovviare, in maniera superare il problema di applicabilità o meno della norma, sarebbe quella di una modifica al Codice e al Regolamento.
Il saggio d'interesse per il semestre 1 luglio - 31 dicembre 2013 è stato fissato allo 0,50% e, quindi, più basso a quello del semestre precedente . Sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti, il tasso da applicare risulta pertanto dell'8,50%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7% sino al 31 dicembre 2012 e la maggiorazione dell’8% a partire dall’1 gennaio 2013, è la seguente:
Periodo | Tasso | G.U.R.I. |
08.08.2002 - 31.12.2002 | 10,35% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.01.2003 - 30.06.2003 | 9.85% | n. 33 del 10.02.2003 |
01.07.2003 - 31.12.2003 | 9,10% | n. 160 del 12.07.2003 |
01.01.2004 - 30.06.2004 | 9,02% | n. 11 del 15.01.2004 |
01.07.2004 - 31.12.2004 | 9,01% | n. 159 dello 09.07.2004 |
01.01.2005 - 30.06.2005 | 9,09% | n. 5 dello 08.01.2005 |
01.07.2005 - 31.12.2005 | 9.05% | n. 175 del 29.07.2005 |
01.01.2006 - 30.06.2006 | 9,25% | n. 10 del 13.01.2006 |
01.07.2006 - 31.12.2006 | 9,83% | n. 158 del 10.07.2006 |
01.01.2007 - 30.06.2007 | 10,58% | n. 29 dello 05.02.2007 |
01.07.2007 - 31.12.2007 | 11,07% | n. 175 del 30.07.2007 |
01.01.2008 - 30.06.2008 | 11,20% | n. 35 dell'11.02.2008 |
01.07.2008 - 31.12.2008 | 11,10% | n. 169 del 21.07.2008 |
01.01.2009 - 30.06.2009 | 9,50% | n. 26 dello 02.02.2009 |
01.07.2009 - 31.12.2009 | 8,00% | n. 199 del 28.08.2009 |
01.01.2010 - 30.06.2010 | 8,00% | n. 40 del 18.02.2010 |
01.07.2010 - 31.12.2010 | 8,00% | n. 190 del 16.08.2010 |
01.01.2011 - 30.06.2011 | 8,00% | n. 31 dello 08.02.2011 |
01.07.2011 - 31.12.2011 | 8,25% | n. 165 del 18.07.2011 |
01.01.2012 - 30.06.2012 | 8,00% | n. 22 del 27.01.2012 |
01.07.2012 - 31.12.2012 | 8,00% | n. 162 del 13.07.2012 |
01.01.2013 - 30.06.2013 | 8,75% | n. 14 del 17.01.2013 |
01.07.2013 - 31.12.2013 | 8,50% | n. 166 del 17.07.2013 |
Nel D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 è prevista, all’articolo 4 la decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l'UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: "le transazioni commerciali" e per tali si intendono "i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art.2,lett.a). E' precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E' stabilito che decorrono: "dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi" a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).
Resta l’incertezza sull’applicabilità o meno del D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 ai lavori pubblici visto che gli stessi godono di una legge speciale in cui sono dettagliatamente regolamentati gli interessi da applicare nel caso di ritardi nei pagamenti e l’unica maniera per ovviare, in maniera superare il problema di applicabilità o meno della norma, sarebbe quella di una modifica al Codice e al Regolamento.
A cura di Gabriele
Bivona
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