SCHEMA DI REGOLAMENTO
Il Consiglio di Stato nella seduta del 23 gennaio 2006 ha sospeso l'iter di approvazione della bozza di regolamento di riforma del D.P.R. n. 328/2001, conosc...
Il Consiglio di Stato nella seduta del 23 gennaio 2006 ha sospeso
l'iter di approvazione della bozza di regolamento di riforma del
D.P.R. n. 328/2001, conosciuto come "Riforma degli Albi
Professionali" che riscrive i titoli e i requisiti di accesso alle
professioni lo svolgimento delle prove degli esami di Stato e i
criteri di formazione delle commissioni esaminatrici.
La valutazione dello schema di regolamento viene rinviata fino a che l'Amministrazione non avrà provveduto al riesame del testo poiché l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, deve essere riservata allo Stato.
Il tema centrale della sospensione da parte del Consiglio di Stato è, quindi, legato alla questione della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di professioni.
Nel vigore della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, la materia delle professioni deve ritenersi attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, ma continua a spettare allo Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali, la individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi, dovendo invece ritenersi rientrare nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera g), l'istituzione e l'organizzazione di appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi e garantire il corretto esercizio delle professioni a tutela dell'affidamento della collettività.
Viene, peraltro, ribadita l'esistenza di un rilevante interesse pubblico non frazionabile all'esercizio adeguato e corretto delle professioni più importanti da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, precisando che, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, ciò può avvenire sia attribuendo allo Stato la competenza legislativa esclusiva, con il connesso potere regolamentare, come nel caso della istituzione ed organizzazione degli ordini e collegi professionali, sia attribuendo allo Stato il potere di stabilire esclusivamente con legge, in modo anche ampio, i principi fondamentali necessari, individuando nel caso specifico i contenuti essenziali delle varie professioni ed i connessi profili ed ordinamenti didattici.
Occorre, poi rilevare come, nel comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di professioni (Decreto Legislativo 02/02/2006 n. 30), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006 viene disposto testualmente che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto “la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i Titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli ordini e dei collegi professionali; gli albi e i registri; gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei Titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni di quelli conseguiti all'estero”.
Da tale previsione viene ritenuto di poter trarre il definitivo riconoscimento che la disciplina dell'esame di Stato richiesto per le professioni intellettuali e dei relativi requisiti di ammissione, compresi i Titoli di studio, rientra nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato.
La valutazione dello schema di regolamento viene rinviata fino a che l'Amministrazione non avrà provveduto al riesame del testo poiché l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, deve essere riservata allo Stato.
Il tema centrale della sospensione da parte del Consiglio di Stato è, quindi, legato alla questione della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di professioni.
Nel vigore della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, la materia delle professioni deve ritenersi attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, ma continua a spettare allo Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali, la individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi, dovendo invece ritenersi rientrare nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera g), l'istituzione e l'organizzazione di appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi e garantire il corretto esercizio delle professioni a tutela dell'affidamento della collettività.
Viene, peraltro, ribadita l'esistenza di un rilevante interesse pubblico non frazionabile all'esercizio adeguato e corretto delle professioni più importanti da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, precisando che, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, ciò può avvenire sia attribuendo allo Stato la competenza legislativa esclusiva, con il connesso potere regolamentare, come nel caso della istituzione ed organizzazione degli ordini e collegi professionali, sia attribuendo allo Stato il potere di stabilire esclusivamente con legge, in modo anche ampio, i principi fondamentali necessari, individuando nel caso specifico i contenuti essenziali delle varie professioni ed i connessi profili ed ordinamenti didattici.
Occorre, poi rilevare come, nel comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di professioni (Decreto Legislativo 02/02/2006 n. 30), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006 viene disposto testualmente che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto “la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i Titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli ordini e dei collegi professionali; gli albi e i registri; gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei Titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni di quelli conseguiti all'estero”.
Da tale previsione viene ritenuto di poter trarre il definitivo riconoscimento che la disciplina dell'esame di Stato richiesto per le professioni intellettuali e dei relativi requisiti di ammissione, compresi i Titoli di studio, rientra nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato.
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