SCIA Edilizia, quando si può sollecitare la verifica dell’Amministrazione?
Non può essere considerato “interessato” a sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione nei confronti di una Scia edilizia, il terzo...
Non può essere considerato “interessato” a sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione nei confronti di una Scia edilizia, il terzo allorquando l’eventuale accoglimento dell’azione non possa soddisfare l’interesse commerciale che muove e legittima l’intervento dello stesso.
Lo ha chiarito la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza n. 630 del 12 marzo 2018 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulle diffide formulate per l’esercizio dei poteri inibitori e/o di annullamento in autotutela dei titoli autorizzativi relativi ad un impianto di distribuzione di carburanti di proprietà della ditta controinteressata, per ritenute plurime illegittimità procedimentali.
I giudici di primo grado hanno rilevato che, non essendo stata impugnata nei termini, unitamente ai contestati titoli edilizi, anche il titolo commerciale (l’autorizzazione petrolifera) dell’impianto e non venendo in questione un’ipotesi di illegittimità derivata ad effetto caducante, non potesse ravvisarsi, nella specie, il requisito legittimante della vicinitas “commerciale” e dell’interesse ad agire.
Secondo il TAR, la mancata impugnazione del titolo commerciale induce a ritenere la carenza di interesse (e di legittimazione) in capo alla ditta ricorrente anche a chiedere, che venga accertato e dichiarato che l'Amministrazione, con il suo silenzio a seguito delle diffide della stessa, è venuto meno agli obblighi su questo incombenti in forza dell’art.2 e art.19, commi 3 e 6-ter della Legge n. 241/1990.
Il Collegio ritiene, insomma, che non può essere considerato “interessato” a sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione nei confronti di una S.C.I.A. edilizia e, in caso di inerzia, ad esperire l’azione di cui all’art.31, commi 1, 2 e 3 del cod. proc. amm., ai sensi dell’art.19, comma 6-ter della legge n.241 del 1990, il terzo - titolare di un distributore di carburanti situato a circa 1,5 km di distanza da quello della ditta controinteressata - allorquando l’eventuale accoglimento dell’azione, come nel caso, non possa soddisfare l’interesse commerciale che muove e legittima l’intervento dello stesso; ciò a fronte della mancata impugnazione del titolo commerciale - su cui peraltro l’amministrazione, allo stato, non ha inteso esercitare il discrezionale ed autonomo potere di autotutela - ed a fronte dell’intervenuto rilascio temporaneo, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della licenza di esercizio relativa all’impianto ai fini fiscali.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Calabria 12 marzo 2018, n. 630IL NOTIZIOMETRO