SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
La sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso in appello n. 1729/2000 proposto da una società operante nel settore alberghiero contro la Regione Molise e il...
La sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso in appello n.
1729/2000 proposto da una società operante nel settore alberghiero
contro la Regione Molise e il comune d’Isernia stabilisce che il
rilascio del permesso di costruire in deroga ( allora concessione
edilizia ) è possibile solo qualora non pregiudichi in termini
significativi gli standards urbanistici.
La concessione in deroga infatti contemplava un considerevole aumento di volumetria di un immobile sito nel centro storico cittadino (si trattava dell’elevazione, per tre piani, di un edificio, comportante un aumento di volumetria di quasi 5.600 mc., destinati alla realizzazione di diciassette unità abitative.
Nella fattispecie all’accrescimento sensibile del carico urbanistico di 17 unità abitative non si è accompagnata la previsione di alcun aumento degli spazi destinati a parcheggio, e qualora la deroga sia suscettibile di aggravare marcatamente le esigenze di parcheggio non può prescindere dalla previsione degli appositi spazi destinati a tal fine.
Si aggiunge che le concessioni in deroga erano ammesse dalla disciplina edilizia comunale, limitatamente alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.
La sentenza informa che la materia delle licenze di concessioni edilizie o permessi di costruzione in deroga è stata affrontata con circolare ministeriale (i cui principi orientativi di fondo appaiono tuttora validi ed applicabili) dell’allora competente Ministero dei lavori pubblici 28 febbraio 1956, n. 847, seguita da altre circolari in materia.
La concessione in deroga infatti contemplava un considerevole aumento di volumetria di un immobile sito nel centro storico cittadino (si trattava dell’elevazione, per tre piani, di un edificio, comportante un aumento di volumetria di quasi 5.600 mc., destinati alla realizzazione di diciassette unità abitative.
Nella fattispecie all’accrescimento sensibile del carico urbanistico di 17 unità abitative non si è accompagnata la previsione di alcun aumento degli spazi destinati a parcheggio, e qualora la deroga sia suscettibile di aggravare marcatamente le esigenze di parcheggio non può prescindere dalla previsione degli appositi spazi destinati a tal fine.
Si aggiunge che le concessioni in deroga erano ammesse dalla disciplina edilizia comunale, limitatamente alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.
La sentenza informa che la materia delle licenze di concessioni edilizie o permessi di costruzione in deroga è stata affrontata con circolare ministeriale (i cui principi orientativi di fondo appaiono tuttora validi ed applicabili) dell’allora competente Ministero dei lavori pubblici 28 febbraio 1956, n. 847, seguita da altre circolari in materia.
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