SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria del 7 aprile scorso con la sentenza n. 2 è giunto alla conclusione che alle misure di salvaguardia si applica il...
Il Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria del 7
aprile scorso con la sentenza n. 2 è giunto alla
conclusione che alle misure di salvaguardia si applica il termine
triennale di efficacia previsto dall’art. 12, comma 3, del Dpr
380/2001 (Tu edilizia) e non il termine più lungo previsto da norme
regionali.
In particolare il Consiglio di Stato precisa che nel momento in cui il legislatore nazionale è intervenuto sulla materia, assegnando alle norme contenute nel TU dell’edilizia volte al riordino della stessa il carattere di norme di principio, devono ritenersi, per ciò stesso, abrogate le norme delle regioni a statuto ordinario con esse confliggenti; ciò in quanto, fino all’adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel testo unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono destinate a prevalere sulle prime.
In particolare, l’Adunanza Plenaria desume tale principio dall’art. 1, comma 1, del medesimo TU edilizia secondo cui “il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia”, nonché dai commi 1 e 3 dell’art. 2, secondo cui, rispettivamente “le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico” e “le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi”.
Il Consiglio di Stato precisa anche che “Non si tratta, infatti, di restituzione allo Stato di competenze in materia urbanistico/edilizia trasferite alle regioni a statuto ordinario, ma semplicemente di esercizio, da parte dello Stato, in conformità con quanto previsto dall’art. 117 Costit. e dalla citata legge n. 62 del 1953, della potestà, riservata, appunto, alla stessa legislazione statuale, di determinare i principi fondamentali nelle materie di legislazione ripartita.”. In riferimento alla sentenza, quindi, tutte le norme urbanistiche regionali, emanate antecedentemente al Testo unico dell’edilizia di cui al DPR n. 380/2001 e configgenti con il TU stesso, devono intendersi abrogate mentre per quanto concerne le norme, eventualmente, emanate successivamente al citato Testo unico, i giudici di Palazzo Spada non hanno detto nulla.
In particolare il Consiglio di Stato precisa che nel momento in cui il legislatore nazionale è intervenuto sulla materia, assegnando alle norme contenute nel TU dell’edilizia volte al riordino della stessa il carattere di norme di principio, devono ritenersi, per ciò stesso, abrogate le norme delle regioni a statuto ordinario con esse confliggenti; ciò in quanto, fino all’adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel testo unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono destinate a prevalere sulle prime.
In particolare, l’Adunanza Plenaria desume tale principio dall’art. 1, comma 1, del medesimo TU edilizia secondo cui “il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia”, nonché dai commi 1 e 3 dell’art. 2, secondo cui, rispettivamente “le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico” e “le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi”.
Il Consiglio di Stato precisa anche che “Non si tratta, infatti, di restituzione allo Stato di competenze in materia urbanistico/edilizia trasferite alle regioni a statuto ordinario, ma semplicemente di esercizio, da parte dello Stato, in conformità con quanto previsto dall’art. 117 Costit. e dalla citata legge n. 62 del 1953, della potestà, riservata, appunto, alla stessa legislazione statuale, di determinare i principi fondamentali nelle materie di legislazione ripartita.”. In riferimento alla sentenza, quindi, tutte le norme urbanistiche regionali, emanate antecedentemente al Testo unico dell’edilizia di cui al DPR n. 380/2001 e configgenti con il TU stesso, devono intendersi abrogate mentre per quanto concerne le norme, eventualmente, emanate successivamente al citato Testo unico, i giudici di Palazzo Spada non hanno detto nulla.
A cura di Paolo
Oreto
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