SI DEL SENATO AL DISEGNO DI LEGGE DELEGA
L’Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni, il testo proposto dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del ddl n. 1507, che...
L’Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato,
con modificazioni, il testo proposto dalla Commissione lavoro e
previdenza sociale del ddl n. 1507, che delega il Governo ad
emanare un testo unico per il riassetto e la riforma delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
e reca disposizioni volte a potenziare e meglio coordinare
l’attività di vigilanza e rafforzare le misure di prevenzione degli
incidenti.
Tra gli emendamenti approvati dell’ulima seduta:
Il provvedimento è composto da 12 articoli che, eccetto il primo, prevedono norme direttamente operative e precisamente le seguenti:
“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.”.
Il testo del provvedimento, approvato dall’assemblea di Palazzo Madama, passa ora all’esame della Camera dei deputati.
Tra gli emendamenti approvati dell’ulima seduta:
- quello che inasprisce la sanzione in caso di omicidio colposo o lesioni gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche;
- quello che immette in servizio a partire dal prossimo anno altri 300 ispettori del lavoro;
- quello che ha ridotto a 20 milioni l’ammontare di euro annui sperimentalmente destinato, per il biennio 2008-2009, a coprire il credito di imposta concesso per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione dei lavoratori ad attività formativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento è composto da 12 articoli che, eccetto il primo, prevedono norme direttamente operative e precisamente le seguenti:
- notizia all’INAIL in taluni casi di esercizio dell’azione penale;
- modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- credito d’imposta;
- modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- assunzione di ispettori del lavoro.
“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.”.
Il testo del provvedimento, approvato dall’assemblea di Palazzo Madama, passa ora all’esame della Camera dei deputati.
A cura di Paolo
Oreto
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