SI DELLA CONFERENZA UNIFICATA SUL SECONDO DECRETO CORRETTIVO
La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali nella seduta del 29 marzo scorso, dopo l’esame preliminare del 15 marzo scorso, ha reso il proprio parere s...
La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali nella seduta del
29 marzo scorso, dopo l’esame preliminare del 15 marzo scorso, ha
reso il proprio parere sullo schema di Decreto correttivo del
Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), conformemente all’iter
previsto dalla Legge n. 308/2004.
Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 ottobre 2006, ha approvato un secondo decreto correttivo del D.lgs. n. 152/2006, trasmettendolo alla Conferenza Unificata per il previsto parere.
Il Governo procederà adesso con carattere di urgenza, sia per recepire i rilievi effettuati nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata sul primo decreto correttivo, sia al fine di adeguare diverse disposizioni del codice ambientale al diritto comunitario, in materia di risorse idriche nonché, soprattutto, di rifiuti, anche per determinare la chiusura di numerose procedure di infrazione comunitaria allo stato pendenti nei confronti dell’Italia ed evitare così il rischio di pesanti condanne da parte della Corte di Giustizia.
Il parere, dopo le critiche mosse in un primo momento dalle Regioni, è risultato favorevole grazie alla manifestazione di disponibilità del Ministro dell’ambiente ad accogliere alcune delle richieste di modifica avanzate dalla Conferenza.
In particolare, per quanto di interesse del settore, gli aspetti modificati riguardano:
Si prospetta, tra l’altro l’urgenza di modificare alcune disposizioni in materia di rifiuti contenute nella parte IV del D.lgs. n. 152/2006 ed, in particolare, occorre rielaborare la nozione di rifiuto - sulla quale incombe una procedura di infrazione della Corte di Giustizia europea - in modo meno restrittivo, unitamente alla nozione di “materia prima secondaria”, la quale è attualmente eccessivamente ampia, consentendo di escludere, per tale via, dalla disciplina del “rifiuto” sostanze ed oggetti che, ai sensi della normativa comunitaria, avrebbero dovuto invece essere considerati rifiuti.
E’ altresì necessario, fra l’altro, abrogare l’art. 182, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla normativa comunitaria sulle acque reflue urbane che mira a salvaguardare queste ultime da processi di eutrofizzazione. Ancora, è senza dubbio urgente intervenire sulla definizione di terre e rocce da scavo, troppo ampia, modificando l’art. 186 del D.lgs. n. 152/2006 secondo quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata.
Il provvedimento sul quale hanno espresso parere favorevole le Regioni e parere favorevole subordinato all’accoglimento di emendamenti l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM passa ora al Parlamento per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.
Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 ottobre 2006, ha approvato un secondo decreto correttivo del D.lgs. n. 152/2006, trasmettendolo alla Conferenza Unificata per il previsto parere.
Il Governo procederà adesso con carattere di urgenza, sia per recepire i rilievi effettuati nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata sul primo decreto correttivo, sia al fine di adeguare diverse disposizioni del codice ambientale al diritto comunitario, in materia di risorse idriche nonché, soprattutto, di rifiuti, anche per determinare la chiusura di numerose procedure di infrazione comunitaria allo stato pendenti nei confronti dell’Italia ed evitare così il rischio di pesanti condanne da parte della Corte di Giustizia.
Il parere, dopo le critiche mosse in un primo momento dalle Regioni, è risultato favorevole grazie alla manifestazione di disponibilità del Ministro dell’ambiente ad accogliere alcune delle richieste di modifica avanzate dalla Conferenza.
In particolare, per quanto di interesse del settore, gli aspetti modificati riguardano:
- il mantenimento dell’attuale disciplina per il deposito temporaneo;
- la possibilità di reimpiego in altro sito delle terre e rocce da scavo ed una disciplina specifica semplificata per le opere non soggette a VIA;
- il mantenimento dell’attuale disciplina per il trasporto di rifiuti propri.
Si prospetta, tra l’altro l’urgenza di modificare alcune disposizioni in materia di rifiuti contenute nella parte IV del D.lgs. n. 152/2006 ed, in particolare, occorre rielaborare la nozione di rifiuto - sulla quale incombe una procedura di infrazione della Corte di Giustizia europea - in modo meno restrittivo, unitamente alla nozione di “materia prima secondaria”, la quale è attualmente eccessivamente ampia, consentendo di escludere, per tale via, dalla disciplina del “rifiuto” sostanze ed oggetti che, ai sensi della normativa comunitaria, avrebbero dovuto invece essere considerati rifiuti.
E’ altresì necessario, fra l’altro, abrogare l’art. 182, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla normativa comunitaria sulle acque reflue urbane che mira a salvaguardare queste ultime da processi di eutrofizzazione. Ancora, è senza dubbio urgente intervenire sulla definizione di terre e rocce da scavo, troppo ampia, modificando l’art. 186 del D.lgs. n. 152/2006 secondo quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata.
Il provvedimento sul quale hanno espresso parere favorevole le Regioni e parere favorevole subordinato all’accoglimento di emendamenti l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM passa ora al Parlamento per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
Link Correlati
Speciale ambienteIL NOTIZIOMETRO