SICUREZZA E CONTRATTI DI APPALTO: CHIARITE LE RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

Nel rapporto tra committente e appaltatore, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata questa si possa svolgere in una zona o in ...

08/09/2009
Nel rapporto tra committente e appaltatore, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa in tema di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto.

Lo ha affermato la IV Sezione penale della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 28197 del 9 luglio 2009 è intervenuta per chiarire le responsabilità del committente e dell’appaltatore per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I giudici della Suprema Corte sono intervenuti in merito al ricorso presentato contro la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, assolveva un datore di lavoro accusato di avere responsabilità in ordine al delitto di omicidio colposo di un socio-lavoratore. Nel caso di specie, il datore di lavoro era l’assegnatario di un appalto di lavori di manutenzione e pulizia dei capannoni di una società ed era stato accusato di aver omesso di fornire le informazioni necessarie circa i rischi specifici del lavoro e di non aver fatto osservare al lavoratore le norme di sicurezza, in tal modo provocandone la morte, il quale, incaricato di pulire la parte esterna della canna fumaria sul tetto di un capannone, operando al di fuori della passerella di camminamento e senza l'imbracatura con relativa fune di trattenuta, precipitava dall'alto al suolo nel momento in cui metteva i piedi su un instabile pannello in vetroresina.

I giudici della Suprema Corte hanno, innanzitutto, chiarito che chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui e richiamato il concetto di doppio aspetto della colpa, secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui. Inoltre, la normativa anti-infortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ciò detto, per quanto concerne poteri-doveri del committente dei lavori dati in appalto, l'ordinamento giuridico attribuisce all'appaltatore un'autonoma sfera organizzativa e pieni poteri decisionali, con la conseguenza che egli, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro, diventa destinatario principale del dovere di provvedere alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti. L’art. 7 del Dlgs 626/1994 (i cui contenuti possono rientrare nella sfera dell’art. 26 del Dlgs 81/2008), dopo avere previsto per il committente (nel comma 1, lett. a) "l'obbligo preliminare di verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice a cui affidare l'incarico", prevede (nel comma 1, lett. b) il dovere da parte del committente di fornire all'appaltatore e ai lavoratori autonomi, chiamati ad operare all'interno dell'azienda, "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per combatterli". Il comma 2, inoltre, prevede che i datori di lavoro (cioè sia i committenti, sia gli appaltatori) cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi prevenzionali, "informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".

Come sottolineato dai giudici di Cassazione, cooperare vuol dire contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie. Questa cooperazione, però, non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori. Il rapporto tra committente e appaltatore va regolato, allora, tenendo conto di quanto precisa il comma 2, lett. a), dell'art. 7, laddove dice che “i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività' lavorativa oggetto dell'appalto”.

In tal senso, l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore.

Ne consegue che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto.

Infine, segnaliamo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 106/2009 all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 recante "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" (leggi articolo)

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