SICUREZZA: NO DELLE REGIONI AL DECRETO CORRETTIVO ED INTEGRATIVO DEL DLGS 81/2008
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 29 aprile scorso, ha esaminato lo Schema di D.Lgs recante disposizioni integrative e correttive del decreto leg...
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 29 aprile scorso, ha
esaminato lo Schema di D.Lgs recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 81/2008 (Testo unico in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27
marzo 2009.
Lo Schema è stato predisposto in base alla L.123/2007, recante "Misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", che all'art.1, comma 4 prevede, in particolare, che i decreti legislativi attuativi siano adottati sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Lo Schema del Governo, come si evince dalla relazione illustrava dello stesso, introduce, tra l'altro, novità concernenti misure di semplificazione volte a rendere i precetti dettati dal testo unico di più semplice applicazione per i soggetti obbligati; il potenziamento del ruolo degli enti bilaterali e la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio.
In merito alla semplificazione, viene disposto, in particolare, in relazione al documento di valutazione dei rischi, che sarà sufficiente l'apposizione di una data da parte di coloro che sono chiamati a contribuire alla progettazione alla elaborazione ed al costante miglioramento del documento stesso. Altre misure riguardano le comunicazioni all'INAIL, le modalità dell'utilizzo del libretto formativo del cittadino e le procedure e condizioni di operatività della sospensione dell'attività imprenditoriale.
Sulla bilateralità, vengono definiti compiutamente compiti e prerogative degli organismi bilaterali e valorizzato il loro ruolo di sostegno alle imprese. In particolare, viene previsto che gli enti bilaterali certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti in ogni ambiente di lavoro e viene, altresì, stabilito che nel settore edile, in relazione agli alti indici infortunistici che lo caratterizzano, la formazione dei soggetti preposti in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola, non solo nelle imprese ma anche presso gli enti bilaterali o le casse edili.
Viene, inoltre, rivisitato l'apparato sanzionatorio, al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti dei preposti e degli altri soggetti facenti parte del sistema di prevenzione aziendale sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti.
Al riguardo, nello Schema viene compresa tra i reati punibili con la sola ammenda la prescrizione obbligatoria (ex D.Lgs 758/94) che è attivata in caso di constatata inosservanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro.
Sono stati, altresì, aumentati gli importi delle ammende, generalmente in misura pari alla metà rispetto all'ammontare attualmente previsto.
Inoltre, viene introdotto un meccanismo in forza del quale l'ammontare delle ammende viene incrementato, in via automatica e senza necessità dell'adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto degli aumenti degli indici ISTAT, ogni cinque anni.
Nel corso di precedenti riunioni tecniche il coordinamento delle Regioni in materia di salute ha espresso una serie di osservazioni e proposte emendative relative alla prima parte dello Schema, definendo, in particolare, irrinunciabili le richieste di abrogazione degli articoli relativi alla presunzione di conformità (art.2 bis) e all'obbligo di impedimento (art.10 bis, con cui viene introdotto un articolo aggiuntivo al D.Lgs 81/2008).
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha dichiarato di non accogliere le richieste suddette, sottolineando, tuttavia, la disponibilità a discuterne nelle Commissioni parlamentari di competenza.
Le Regioni hanno, altresì, chiesto di aggiungere tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, previste dall'art.58 dello Schema (di modifica dell'art.90 del D.Lgs 81/2008), il riferimento al "momento delle scelte progettuali nei casi di nuova costruzione o di rifacimento di coperture, tetti, lucernari, in riferimento al rischio di sprofondamento".
Anche questa proposta è stata ritenuta non accoglibile dal Ministero, in quanto di difficile realizzazione.
Nel corso della seduta le Regioni hanno, quindi, reso sullo Schema parere negativo ed in allegato all'atto del parere è riportato un documento contenente tre testi a fronte che riportano gli articoli oggetto di discussione come approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, come modificati dagli emendamenti proposti dalle Regioni, nonché come risultanti dagli emendamenti accolti a seguito del confronto tecnico tra Governo e Regioni.
Fonte: ANCE
Lo Schema è stato predisposto in base alla L.123/2007, recante "Misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", che all'art.1, comma 4 prevede, in particolare, che i decreti legislativi attuativi siano adottati sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Lo Schema del Governo, come si evince dalla relazione illustrava dello stesso, introduce, tra l'altro, novità concernenti misure di semplificazione volte a rendere i precetti dettati dal testo unico di più semplice applicazione per i soggetti obbligati; il potenziamento del ruolo degli enti bilaterali e la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio.
In merito alla semplificazione, viene disposto, in particolare, in relazione al documento di valutazione dei rischi, che sarà sufficiente l'apposizione di una data da parte di coloro che sono chiamati a contribuire alla progettazione alla elaborazione ed al costante miglioramento del documento stesso. Altre misure riguardano le comunicazioni all'INAIL, le modalità dell'utilizzo del libretto formativo del cittadino e le procedure e condizioni di operatività della sospensione dell'attività imprenditoriale.
Sulla bilateralità, vengono definiti compiutamente compiti e prerogative degli organismi bilaterali e valorizzato il loro ruolo di sostegno alle imprese. In particolare, viene previsto che gli enti bilaterali certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti in ogni ambiente di lavoro e viene, altresì, stabilito che nel settore edile, in relazione agli alti indici infortunistici che lo caratterizzano, la formazione dei soggetti preposti in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola, non solo nelle imprese ma anche presso gli enti bilaterali o le casse edili.
Viene, inoltre, rivisitato l'apparato sanzionatorio, al fine di garantire la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti dei preposti e degli altri soggetti facenti parte del sistema di prevenzione aziendale sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti.
Al riguardo, nello Schema viene compresa tra i reati punibili con la sola ammenda la prescrizione obbligatoria (ex D.Lgs 758/94) che è attivata in caso di constatata inosservanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro.
Sono stati, altresì, aumentati gli importi delle ammende, generalmente in misura pari alla metà rispetto all'ammontare attualmente previsto.
Inoltre, viene introdotto un meccanismo in forza del quale l'ammontare delle ammende viene incrementato, in via automatica e senza necessità dell'adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto degli aumenti degli indici ISTAT, ogni cinque anni.
Nel corso di precedenti riunioni tecniche il coordinamento delle Regioni in materia di salute ha espresso una serie di osservazioni e proposte emendative relative alla prima parte dello Schema, definendo, in particolare, irrinunciabili le richieste di abrogazione degli articoli relativi alla presunzione di conformità (art.2 bis) e all'obbligo di impedimento (art.10 bis, con cui viene introdotto un articolo aggiuntivo al D.Lgs 81/2008).
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha dichiarato di non accogliere le richieste suddette, sottolineando, tuttavia, la disponibilità a discuterne nelle Commissioni parlamentari di competenza.
Le Regioni hanno, altresì, chiesto di aggiungere tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, previste dall'art.58 dello Schema (di modifica dell'art.90 del D.Lgs 81/2008), il riferimento al "momento delle scelte progettuali nei casi di nuova costruzione o di rifacimento di coperture, tetti, lucernari, in riferimento al rischio di sprofondamento".
Anche questa proposta è stata ritenuta non accoglibile dal Ministero, in quanto di difficile realizzazione.
Nel corso della seduta le Regioni hanno, quindi, reso sullo Schema parere negativo ed in allegato all'atto del parere è riportato un documento contenente tre testi a fronte che riportano gli articoli oggetto di discussione come approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, come modificati dagli emendamenti proposti dalle Regioni, nonché come risultanti dagli emendamenti accolti a seguito del confronto tecnico tra Governo e Regioni.
Fonte: ANCE
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