SISTEMA INTEGRATO DI CONTABILITÀ AMBIENTALE

Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 novembre, il disegno di legge delega in materia di contabilità ambientale risponde all'esigenza...

05/12/2007
Con l'approvazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 novembre, il disegno di legge delega in materia di contabilità ambientale risponde all'esigenza, fortemente avvertita nel contesto internazionale, da "Agenda 21" in poi, adottata a Rio de Janeiro nel 1992, di fornire una soluzione ai problemi connessi alla sostenibilità ambientale delle politiche nazionali di sviluppo, nella consapevolezza che questo possa derivare soltanto da un'attenta ponderazione delle esigenze di difesa delle risorse naturali, del territorio e dell'ambiente.

Grande rilevanza ha l'introduzione della contabilità e del bilancio ambientale nel contesto dei bilanci pubblici statali, regionali e locali, il cui scopo è quello di assicurare conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione di governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile, nell'integrazione delle sue dimensioni economica, sociale ed ecologica, e di assicurare, altresì, il diritto all'informazione ambientale.

Approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 settembre 2007, il provvedimento è stato inoltrato alla Conferenza Unificata per l'acquisizione del parere. Il parere favorevole, con osservazioni, è stato dato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Il testo presentato al Consiglio dei ministri del 16 novembre recepisce tutte le osservazioni della Conferenza Unificata concernenti, in particolare:
  • il coordinamento delle attività previste dal ddl e di competenza di Comuni e città metropolitane, con quelle già da essi espletate in base all'art. 55 del D. L.vo n. 152/2006;
  • l'inserimento di autonoma disposizione (art. 3) in cui viene assicurata l'applicabilità, a Regioni e Province autonome, delle norme contenute nella legge delega nella misura in cui queste siano compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
Attraverso il ddl, il Governo è stato delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
  • Istituire, e applicare gradualmente, nell'ambito degli atti di programmazione e di bilancio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, un sistema di contabilità ambientale per l'elaborazione e l'approvazione di un bilancio ambientale,disciplinandone, anche attraverso il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia, metodologie, modalità unitarie di rilevazione e gestione, nonché procedure di approvazione, distinte per ciascun livello istituzionale;
  • prevedere che il sistema di contabilità ambientale sia articolato nelle seguenti componenti fondamentali:
    • bilancio ambientale di previsione, che espone le scelte effettuate dall'amministrazione per l'esercizio successivo ai fini della sostenibilità ambientale delle proprie politiche, nonché le risultanze dei conti ambientali che ne costituiscono il fondamento;
    • rendiconto ambientale, che evidenzia i risultati delle politiche ambientali perseguite dall'amministrazione nell'esercizio precedente, ponendoli a raffronto con i dati del bilancio ambientale di previsione;
    • conti ambientali, elaborati ai fini della predisposizione del bilancio ambientale, ovvero l'insieme di conti e indicatori fisici e monetari, costituiti e organizzati in modo tale da favorire la rilevazione e la valutazione integrata dei fenomeni ambientali e dei fenomeni economici e sociali correlati;
  • prevedere carattere sistematico e obbligatorio delle procedure, nonché periodicità, articolazioni e contenuti del sistema di contabilità ambientale tali da garantire integrazione, collegamento, confrontabilità e contestualità con gli atti ed i documenti di programmazione economico finanziaria e di bilancio degli enti interessati, assicurando il carattere di informazione complementare del bilancio ambientale rispetto alle determinazioni del bilancio economico finanziario;
  • prevedere, conformemente ai principi e ai criteri direttivi della presente delega, l'individuazione e l'osservanza dei principi fondamentali della legislazione ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, in base ai quali le Regioni e le Province autonome adottano la normativa di dettaglio di propria competenza, nel rispetto delle componenti fondamentali del bilancio;
  • prevedere gradualità nell'articolazione e nel grado di specificazione e approfondimento dei documenti di programmazione e bilancio ambientale e differenziazione del contenuto dei medesimi, anche in relazione a quanto disposto e alle specifiche competenze di Stato, Regioni ed Enti locali, tenuto conto, per questi ultimi, delle dimensioni territoriali e demografiche;
  • prevedere coerenza con le norme e gli indirizzi dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali in materia di bilanci pubblici e contabilità ambientale e con la loro evoluzione;
  • prevedere la raccolta delle risultanze provenienti dai conti ambientali nel Rendiconto generale dello Stato, anche a norma dell'articolo 14 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  • prevedere, anche attraverso l'eventuale adeguamento del Programma statistico nazionale, ulteriori e specifiche misure di razionalizzazione, coordinamento ed omogeneizzazione dei sistemi informativi e statistici per l'ambiente ed il territorio e delle metodologie da adottare, allo scopo di perseguire economie di risorse ed interoperabilità dei sistemi e di rendere disponibili i dati di base ed i conti ambientali all'interno del Sistema statistico nazionale;
  • prevedere che il coordinamento delle attività - di competenza dei Comuni e delle Città Metropolitane - previste dalla presente legge delega, avvenga con le modalità già stabilite dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di informazione e monitoraggio della spesa ambientale, anche ai fini del miglior supporto e assistenza tecnica per favorire l'esercizio in forma associata della funzione;
  • prevedere un periodo transitorio, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, per Stato, Regioni ed Enti locali, finalizzato all'adozione del sistema di contabilità e bilancio ambientale;
  • prevedere che le pubbliche amministrazioni provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  • prevedere, in ogni caso, la salvaguardia delle competenze statutarie delle Regioni a Statuto speciale.
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