SISTRI: ancora nuove proroghe per il sistema di tracciabilità dei rifiuti
Come già ampiamente anticipato, ancora ulteriori proroghe per il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Dopo i rinvii dei mesi scorsi tramite i decre...
Come già ampiamente anticipato, ancora ulteriori proroghe per il
Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Dopo i rinvii dei
mesi scorsi tramite i decreti del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010 e del 28
settembre 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 28 dicembre 2010 il Decreto 22 dicembre 2010 recante
"Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante
l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti" che di fatto proroga ancora l'entrata in vigore del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Ricordiamo che con il decreto 9 luglio 2010, il Ministero dell'Ambiente aveva applicato le seguenti modifiche:
Mentre, con il decreto 28 settembre 2010, ferma restando la data di operatività del SISTRI, sono state applicate le seguenti modifiche:
Il decreto 22 dicembre 2010 proroga:
Ricordiamo che con il decreto 9 luglio 2010, il Ministero dell'Ambiente aveva applicato le seguenti modifiche:
- proroga all'1 ottobre 2010 per l'operatività del Sistri;
- proroga al 12 settembre 2010 per il termine, previsto nell'Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 5. "Procedura di ritiro", per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box;
- soppressione del termine di trenta giorni previsto all'Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. "Individuazione delle officine autorizzate all'installazione delle black box", per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delle black box da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti nel citato Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che espletano l'attività di autoriparazione nel settore elettrauto.
Mentre, con il decreto 28 settembre 2010, ferma restando la data di operatività del SISTRI, sono state applicate le seguenti modifiche:
- il termine previsto nell'allegato IA, punto 5, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, recante "Procedura di ritiro", come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2010, per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box è prorogato al 30 novembre 2010;
- il termine di un mese previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010;
- proroga al 31 dicembre 2010 del periodo transitorio in cui, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei rifiuti stessi, i soggetti in possesso dei dispositivi elettronici, oltre all'utilizzo del SISTRI, devono continuare a tenere il registro di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti;
- considerata l'esigenza di assicurare, durante la verifica della piena funzionalità del SISTRI, gli obblighi di legge finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti, le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione degli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, vale a dire registro di carico e scarico e formulario.
Il decreto 22 dicembre 2010 proroga:
- al 31 maggio 2011 il periodo transitorio in cui, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei rifiuti stessi, i soggetti in possesso dei dispositivi elettronici, oltre all'utilizzo del SISTRI, devono continuare a tenere il registro di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti;
- al 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni
relative all'anno 2010, ed al 31 dicembre 2011, con
riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, l'obbligo per
i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di
comunicare al SISTRI l'apposita scheda contenente le seguenti
informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e
scarico di cui al Dlgs n. 152/2006:
- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro suddiviso per codice CER;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- per le imprese e gli entri che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
A cura di Ilenia
Cicirello
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