SISTRI, cantieri temporanei e rifiuti non pericolosi: chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente
Il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro dell'ambiente e della tutela d...
Il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, su proposta del
Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Stefania Prestigiacomo, ha approvato uno schema di decreto
legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98 relativa ai
rifiuti, che introduce significative novità volte a rafforzare i
principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei
rifiuti, a massimizzarne il riciclaggio ed il recupero, a garantire
che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla
raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard
ambientali.
"Il decreto era molto atteso - ha spiegato il Ministro Prestigiacomo - perché finalmente si riordina e semplifica tutto il sistema della gestione dell'intera filiera dei rifiuti introducendo vantaggi ed elementi di modernizzazione per le imprese, per i cittadini e, in generale, per il sistema paese".
"Con questo provvedimento - ha concluso la Prestigiacomo - si inverte una prassi che voleva il recepimento delle direttive europee da parte del nostro paese con ampio ritardo, anche di anni. Prassi che ci è valsa non poche condanne da parte della Corte di Giustizia Europea. In questo caso il recepimento è avvenuto con sei mesi di anticipo rispetto ai termini fissati dall'UE ed inoltre l'Italia è il primo paese europeo a recepirla. Un primato rafforzato dall'inserimento organico nel decreto del SISTRI, in sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti speciali, varato nei mesi scorsi, già apprezzato in sede europea e che è allo studio da parte di altri paesi per eventuali implementazioni".
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul proprio sito internet, ha evidenziato i punti salienti del decreto, ovvero:
Il provvedimento è stato trasmesso alla Conferenza unificata ed alle Commissioni parlamentari per il relativo parere.
In riferimento al SISTRI, evidenziamo la risposta fornita dal Ministero dell'Ambiente ad una domanda relativa alla produzione di imballaggi non pericolosi.
La domanda
Una ditta iscritta al trasporto c/proprio di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi codici 17 non pericolosi) che nella propria autorizzazione al trasporto ha anche i codici degli imballaggi (quindi codici col 15 sempre non pericolosi) e più di 10 dipendenti, è obbligata all'iscrizione al sistri come produttore di non pericolosi e trasportatore di non pericolosi (quindi chiavetta + black box su tutti i camion autorizzati al trasporto) o anche i codici 15, in questo caso, sono considerati come rifiuti da costruzione e demolizione?
Nella sua risposta, il Ministero dell'Ambiente ha ricordato che sono soggette ad iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali di cui alle lettere c), d) e g) dell'articolo 184 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, mentre le imprese che producono i rifiuti speciali derivanti da costruzione e demolizione (lettera b) non sono soggette ad iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non pericolosi, derivanti unicamente dalle attività di costruzione o demolizione, l'impresa non è tenuta all'iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati.
Segnaliamo, infine, una risposta fornita in riferimento all'obbligo di iscrizione al SISTRI per i cantieri temporanei e mobili.
Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che i cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerati a tutti gli effetti come "unità locali" e, quindi, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI, a pagare il contributo previsto nell'Allegato II del decreto e a dotarsi del dispositivo USB.
I cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producano esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione ed attività di scavo, non sono obbligati ad aderire al SISTRI.
I cantieri mobili di durata inferiore a sei mesi non sono obbligati ad aderire al SISTRI, solo qualora non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al Sistema SISTRI (un personal computer e una connessione ad internet).
Per i rifiuti prodotti da tali cantieri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.
"Il decreto era molto atteso - ha spiegato il Ministro Prestigiacomo - perché finalmente si riordina e semplifica tutto il sistema della gestione dell'intera filiera dei rifiuti introducendo vantaggi ed elementi di modernizzazione per le imprese, per i cittadini e, in generale, per il sistema paese".
"Con questo provvedimento - ha concluso la Prestigiacomo - si inverte una prassi che voleva il recepimento delle direttive europee da parte del nostro paese con ampio ritardo, anche di anni. Prassi che ci è valsa non poche condanne da parte della Corte di Giustizia Europea. In questo caso il recepimento è avvenuto con sei mesi di anticipo rispetto ai termini fissati dall'UE ed inoltre l'Italia è il primo paese europeo a recepirla. Un primato rafforzato dall'inserimento organico nel decreto del SISTRI, in sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti speciali, varato nei mesi scorsi, già apprezzato in sede europea e che è allo studio da parte di altri paesi per eventuali implementazioni".
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul proprio sito internet, ha evidenziato i punti salienti del decreto, ovvero:
- La definizione di materia seconda. Ad esempio: rottami ferrosi o la carta usata fino ad oggi erano considerati rifiuti, ora potranno essere riutilizzati secondo le regole non più dei rifiuti ma, appunto, delle "materie seconde".
- La definizione di sottoprodotto (i trucioli della lavorazione del mobile, gli sfridi della lavorazione del metallo, etc). Anche in questo caso il nuovo decreto stabilisce regole più semplici e più concrete per il riuso evitando tutta la trafila di adempimenti e costi legati al rifiuto.
- Il riutilizzo di terre e rocce da scavo. Sino ad ora tutte le imprese che realizzavano infrastrutture (strade, autostrade, immobili, metropolitane) erano costrette a smaltire il materiale scavato come rifiuto (con adempimenti e ancora oneri annessi, come portarlo in discarica) e acquisire nuovo materiale per le attività di costruzione delle opere. Oggi invece se il materiale di risulta non è contaminato verrà considerato un sottoprodotto e potrà essere riutilizzato in loco.
- La Definizione di CDR. Viene reintrodotta la nozione corretta di Combustibile da Rifiuti. Ciò consentirà all'Italia, analogamente a quanto già fatto a Fusina e a quanto accade normalmente nei distretti industriali del nord Europa, di produrre energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica.
- Tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. Inquadra nell'ambito normativo europeo il recente provvedimento istitutivo del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti speciali, pericolosi e non, superando in termini di affidabilità e controlli gli stessi paletti fissati dall'UE. Il decreto definisce inoltre le sanzioni per l'inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo del sistema.
- Fissa target di recupero di alcuni materiali. Per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50%, nell'ambito di una pratica che deve diventare sempre più diffusa e stringente di raccolta differenziata, orientando stili di vita e meccanismi di produzione sempre più verso la cosiddetta "società del recupero".
- Consente risparmi individuali e collettivi. Il decreto definendo un sistema basato sul recupero e riutilizzo dei prodotti permetterà di realizzare sostanziali economie in materia di: bolletta energetica nazionale; costi per le famiglie sia in termini energetici che di beni di consumo; costi per le imprese.
Il provvedimento è stato trasmesso alla Conferenza unificata ed alle Commissioni parlamentari per il relativo parere.
In riferimento al SISTRI, evidenziamo la risposta fornita dal Ministero dell'Ambiente ad una domanda relativa alla produzione di imballaggi non pericolosi.
La domanda
Una ditta iscritta al trasporto c/proprio di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi codici 17 non pericolosi) che nella propria autorizzazione al trasporto ha anche i codici degli imballaggi (quindi codici col 15 sempre non pericolosi) e più di 10 dipendenti, è obbligata all'iscrizione al sistri come produttore di non pericolosi e trasportatore di non pericolosi (quindi chiavetta + black box su tutti i camion autorizzati al trasporto) o anche i codici 15, in questo caso, sono considerati come rifiuti da costruzione e demolizione?
Nella sua risposta, il Ministero dell'Ambiente ha ricordato che sono soggette ad iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali di cui alle lettere c), d) e g) dell'articolo 184 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, mentre le imprese che producono i rifiuti speciali derivanti da costruzione e demolizione (lettera b) non sono soggette ad iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non pericolosi, derivanti unicamente dalle attività di costruzione o demolizione, l'impresa non è tenuta all'iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati.
Segnaliamo, infine, una risposta fornita in riferimento all'obbligo di iscrizione al SISTRI per i cantieri temporanei e mobili.
Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che i cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerati a tutti gli effetti come "unità locali" e, quindi, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI, a pagare il contributo previsto nell'Allegato II del decreto e a dotarsi del dispositivo USB.
I cantieri mobili di durata superiore a sei mesi che producano esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione ed attività di scavo, non sono obbligati ad aderire al SISTRI.
I cantieri mobili di durata inferiore a sei mesi non sono obbligati ad aderire al SISTRI, solo qualora non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al Sistema SISTRI (un personal computer e una connessione ad internet).
Per i rifiuti prodotti da tali cantieri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.
A cura di Ilenia
Cicirello
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