SISTRI, pubblicato il Testo Unico sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela d...

28/04/2011
È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 febbraio 2011, n. 52 recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

Il decreto pubblicato rappresenta un vero e proprio testo unico di coordinamento dell'intera normativa in materia di tracciabilità dei rifiuti ed era atteso da parecchio tempo. Composto da 28 articoli e 3 allegati, il decreto, dopo i rinvii dei mesi scorsi, riordina la normativa in materia, consentendo una più semplice applicazione in vista della piena operatività a partire dall'1 giugno 2011.

Il decreto, agli articoli 3, 4 e 5, definisce i soggetti che obbligatoriamente devono effettuare l'iscrizione al SISTRI e quelli che possono aderire su base volontaria. I soggetti obbligati all'iscrizione sono:
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più didieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
  • i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
  • le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
  • nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
  • nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
  • i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

L'iscrizione facoltativa può essere effettuata da:
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b);
  • le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Di seguito il dettaglio degli altri articoli:
  • Art. 6 - Iscrizione al SISTRI;
  • Art. 7 - Contributo di iscrizione al SISTRI;
  • Art. 8 - Consegna dei dispositivi USB e black box;
  • Art. 9 - Dispositivi USB e black box;
  • Art. 10 - Videosorveglianza;
  • Art. 11 - Informazioni da fornire al SISTRI;
  • Art. 12 - Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure di emergenza;
  • Art. 13 - Produttori di rifiuti - disposizioni specifiche;
  • Art. 14 - Particolari tipologie;
  • Art. 15 - Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da attività sanitaria - disposizioni specifiche;
  • Art. 16 - Imprese e enti di recupero e smaltimento - disposizioni specifiche;
  • Art. 17 - Commercianti, intermediari e consorzi - disposizioni specifiche;
  • Art. 18 - Trasportatori - disposizioni specifiche;
  • Art. 19 - Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani - disposizioni specifiche;
  • Art. 20 - Responsabilità del produttore dei rifiuti;
  • Art. 21 - Obblighi generali di comunicazione al SISTRI;
  • Art. 22 - Modalità operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali;
  • Art. 23 - Modalità operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento;
  • Art. 24 - Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, all'Albo nazionale gestori ambientali e al SITRA;
  • Art. 25 - Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo;
  • Art. 26 - Catasto dei rifiuti;
  • Art. 27 - Comitato di vigilanza e controllo;
  • Art. 28 - Disposizioni transitorie.

L'Allegato IA definisce nel dettaglio la procedura di iscrizione al SISTRI, suddividendola in due fasi:
  • I FASE: iscrizione
  • II FASE: consegna dei dispositivi
Vengono, inoltre, definiti i costi di sostituzione dei dispositivi.

L'Allegato IB definisce la procedura per l'installazione dei dispositivi Black Box, individuando le officine autorizzate.

L'Allegato II definisce la ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati (leggi news).

Nell'Allegato III è riportata la tipologia delle informazioni delle Schede SISTRI relativa alle seguenti Categorie:
  • scheda sistri produttore/detentore rifiuti speciali
  • scheda sistri - comune regione campania
  • scheda sistri trasportatore rifiuti speciali
  • scheda sistri trasportatore rifiuti urbani - regione campania
  • scheda produttore/trasportatore dei propri rifiuti speciali
  • pericolosi fino ad un massimo di trenta chili/trenta litri al giorno e rifiuti non pericolosi
  • scheda concessionario/gestore case costruttrici/automercato
  • scheda sistri gestori:
  • scheda impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti
  • scheda impianto di recupero/smaltimento di rifiuti anche mobile
  • scheda impianto di incenerimento e coincenerimento
  • scheda gestore raee
  • scheda gestore impianto di demolizione e rottamazione vericoli fuori uso
  • scheda gestore impianto di frantumazione veicoli fuori uso
  • scheda sistri gestore centro di raccolta rifiuti
  • scheda sistri gestore centro di raccolta rifiuti urbani regione campania (d.m. 8 aprile 2008)
  • scheda sistri commerciante/intermediario di rifiuti senza detenzione
  • scheda sistri consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • descrizione tecnica scheda sistri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere g) ed h) del presente regolamento
  • descrizione tecnica scheda sistri - produttore/detentore rifiuti speciali

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