SOA, dall'Autorità di Vigilanza le nuove tariffe e il regolamento per designare nuove SOA

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emanato due comunicati indirizzati alle Società Organismo di Attestazion...

07/03/2012
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emanato due comunicati indirizzati alle Società Organismo di Attestazione S.p.A. (SOA) per l'aggiornamento della tariffa applicata per l'esercizio dell'attività di attestazione per il 2012 e per definire i criteri e le modalità in base ai quali l'Autorità designa le nuove SOA, regolando il relativo processo.

Con il Comunicato Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 22 febbraio 2012, n. 71 recante Valore del coefficiente R per l'anno 2012, Allegato C al D.P.R. n. 207/2010, con riferimento all'aggiornamento della tariffa applicata dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione prevista dall'Allegato C al DPR n. 207/2010, è stato fissato il nuovo coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta nell'Allegato C al D.P.R. n. 207/2010 per l'anno 2012. Il nuovo coefficiente è pari a 1,225.

Il Comunicato Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 22 febbraio 2012, n. 72 recante Criteri di designazione, da parte dell'Autorità, delle SOA cui trasferire la documentazione ex art. 73, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, disciplina l'attività di designazione di competenza dell'Autorità, in caso di inerzia delle imprese, delle SOA cui trasferire la documentazione relativa alle imprese in precedenza qualificate o in corso di qualificazione da parte di SOA decadute dall'autorizzazione, fallite o che abbiano cessato l'attività. In particolare il documento fissa i criteri e le modalità in base ai quali l'Autorità designa le nuove SOA, regolando il relativo processo.

In riferimento al comunicato n. 72/2012, la norma (art. 76, comma 8 D.P.R. n. 207/2010) dispone che "La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa".

In caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento o cessazione dell'attività di una SOA, laddove le imprese qualificate o in attesa di qualificazione da parte di detta SOA non indichino, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di decadenza, fallimento o cessazione dell'attività, la SOA a cui trasferire la propria documentazione, spetta all'Autorità nei successivi quarantacinque giorni la designazione della nuova SOA secondo criteri oggettivi e predeterminati.

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