SOLTANTO ARCHITETTI ED INGEGNERI
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 1129 del 3 maggio 2006 torna sull' annoso problema delle competenze delle categorie p...
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con
sentenza n. 1129 del 3 maggio 2006 torna sull' annoso problema
delle competenze delle categorie professionali sulle opere in
cemento armato.
Il Comune di Parabiago con propria determinazione dirigenziale aveva stabilito che soltanto gli ingegneri e gli architetti potevano partecipare alla procedura selettiva per l' affidamento di incarichi relativi alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, il coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori relativi all'intervento di sistemazione dell' ex macello comunale.
Contro tale determinazione aveva presentato ricorso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Milano che aveva precisato come le attività richieste dal Comune sarebbero di competenza dei periti industriali.
Il Tar aveva respinto il ricorso precisando che ai periti edili possono altresì essere attribuite "anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative". Dunque la "progettazione" e la "direzione" dei lavori vengono previste dal "regolamento per la professione di perito industriale" non come prerogative generali, bensì come competenze che spettano al perito solo in relazione a "modeste costruzioni civili" e in quanto comunque non vengano violate le disposizioni poste da altre norme di legge.
Il concetto di "modesta costruzione" ha riguardo sia ad un profilo quantitativo sia, e soprattutto, ad un profilo tecnico-qualitativo, attinente cioè alla complessità dell'intervento da realizzare e sotto entrambi gli aspetti non ricorre nel caso in esame.
Si aggiunga che, nel caso in esame, gli interventi progettati prevedono l’utilizzo di conglomerato cementizio, come risulta dal "Documento preliminare all’avvio della Progettazione" del Comune di Parabiago del 4.6.2004, anche per tale via dovendosi escludere la competenza dei periti, giacché l’art. 1 r.d. 16 novembre 1939, n. 2229 prevede la esclusiva competenza di architetti e ingegneri per progetti che abbiano ad oggetto opere di conglomerato cementizio semplice o armato.
D’altra parte deve essere evidenziato, in conformità per altro a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che la legislazione di cui alla legge n. 1086/1971 non ha modificato la ripartizione di attribuzioni risultante dalla pregressa normativa e non ha ampliato le competenze, per quel che qui rileva, dei periti edili (Cass., sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3021). Infatti l’art. 2 della legge 1068/71 afferma, per tutti i professionisti indicati (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali edili) che la progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori è ammessa "nel limite delle rispettive competenze", con il risultato, come evidenziato dalla giurisprudenza, che "la determinazione della competenza deve essere fatta in base alla normativa preesistente", che conseguentemente non risulta innovata (Cass., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728). Resta ferma, quindi, anche per questa via, la incompetenza dei periti edili allo svolgimento dei lavori di cui all’impugnato avviso e la conseguente infondatezza della sollevata censura.
Il Comune di Parabiago con propria determinazione dirigenziale aveva stabilito che soltanto gli ingegneri e gli architetti potevano partecipare alla procedura selettiva per l' affidamento di incarichi relativi alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, il coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori relativi all'intervento di sistemazione dell' ex macello comunale.
Contro tale determinazione aveva presentato ricorso il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Milano che aveva precisato come le attività richieste dal Comune sarebbero di competenza dei periti industriali.
Il Tar aveva respinto il ricorso precisando che ai periti edili possono altresì essere attribuite "anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative". Dunque la "progettazione" e la "direzione" dei lavori vengono previste dal "regolamento per la professione di perito industriale" non come prerogative generali, bensì come competenze che spettano al perito solo in relazione a "modeste costruzioni civili" e in quanto comunque non vengano violate le disposizioni poste da altre norme di legge.
Il concetto di "modesta costruzione" ha riguardo sia ad un profilo quantitativo sia, e soprattutto, ad un profilo tecnico-qualitativo, attinente cioè alla complessità dell'intervento da realizzare e sotto entrambi gli aspetti non ricorre nel caso in esame.
Si aggiunga che, nel caso in esame, gli interventi progettati prevedono l’utilizzo di conglomerato cementizio, come risulta dal "Documento preliminare all’avvio della Progettazione" del Comune di Parabiago del 4.6.2004, anche per tale via dovendosi escludere la competenza dei periti, giacché l’art. 1 r.d. 16 novembre 1939, n. 2229 prevede la esclusiva competenza di architetti e ingegneri per progetti che abbiano ad oggetto opere di conglomerato cementizio semplice o armato.
D’altra parte deve essere evidenziato, in conformità per altro a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che la legislazione di cui alla legge n. 1086/1971 non ha modificato la ripartizione di attribuzioni risultante dalla pregressa normativa e non ha ampliato le competenze, per quel che qui rileva, dei periti edili (Cass., sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3021). Infatti l’art. 2 della legge 1068/71 afferma, per tutti i professionisti indicati (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali edili) che la progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori è ammessa "nel limite delle rispettive competenze", con il risultato, come evidenziato dalla giurisprudenza, che "la determinazione della competenza deve essere fatta in base alla normativa preesistente", che conseguentemente non risulta innovata (Cass., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728). Resta ferma, quindi, anche per questa via, la incompetenza dei periti edili allo svolgimento dei lavori di cui all’impugnato avviso e la conseguente infondatezza della sollevata censura.
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