SOSPENSIONE DEI LAVORI
Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, vengono dati più poteri al personale ispettivo che opera presso l...
Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo modificato dalla legge di
conversione n. 248/2006, vengono dati più poteri al personale
ispettivo che opera presso le direzioni del lavoro e, pertanto,
gli ispettori potranno, discrezionalmente, sospendere
l’attività dei cantieri in presenza di rilevanti violazioni
normative nei seguenti due casi:
- accertamento di impiego di lavoratori in “nero” in misura pari o superiore al 20% della forza lavoro operante in cantiere;
- accertamento di reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali disciplinati dagli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003.
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