SOSPENSIONE DELIBERAZIONE AUTORITA’
Il TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 2605 del 10 maggio, ha accolto il ricorso proposto da alcune imprese contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’...
Il TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 2605 del 10 maggio, ha accolto
il ricorso proposto da alcune imprese contro la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici
ed altri per l’annullamento della determinazione n. 2 dell’Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici recante "Atto di indirizzo in
materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
ascrivibili alla categoria OS12 - modalità di dimostrazione del
requisito di cui all’art. 18, co. 8, ultimo cp, del DPR 34/2000 e
succ. mod e int" .
Il TAR DEL Lazio, considerato che, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, la determinazione n. 2 del 2006, adottata dall’Autorità LL.PP., nella parte in cui dà immediata applicazione all’art. 18, comma 8, del d.P.R. n. 34 del 2000, come modificato dal DPR n. 93/2004, anche alle attestazioni SOA conseguite in data anteriore all’1.1.2006 e non ancora soggette a rinnovo non appare conforme alla disposizione regolamentare ivi richiamata, ha accolto la domanda cautelare disponendo la sospensione della determinazione 2/2006, dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con la quale si imponeva l’obbligo per gli esecutori dei lavori della categoria OS12, di dotarsi di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000.
In particolare viene contestata la parte della deliberazione relativa al punto b) dove viene detto testualmente: "qualora l’attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti una data di emissione anteriore al 1.1.2006 e, pertanto, risulti possibile che sia stata rilasciata anche in carenza della medesima certificazione di sistema di qualità, le Stazioni Appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.032.913 ricadenti in categoria OS12, hanno l’obbligo di verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della suddetta certificazione di sistema di qualità ed abbia in corso di svolgimento presso la Soa di riferimento l’istruttoria per l’adeguamento dell’attestazione circa il possesso della suddetta certificazione di qualità".
Il TAR DEL Lazio, considerato che, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, la determinazione n. 2 del 2006, adottata dall’Autorità LL.PP., nella parte in cui dà immediata applicazione all’art. 18, comma 8, del d.P.R. n. 34 del 2000, come modificato dal DPR n. 93/2004, anche alle attestazioni SOA conseguite in data anteriore all’1.1.2006 e non ancora soggette a rinnovo non appare conforme alla disposizione regolamentare ivi richiamata, ha accolto la domanda cautelare disponendo la sospensione della determinazione 2/2006, dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con la quale si imponeva l’obbligo per gli esecutori dei lavori della categoria OS12, di dotarsi di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000.
In particolare viene contestata la parte della deliberazione relativa al punto b) dove viene detto testualmente: "qualora l’attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti una data di emissione anteriore al 1.1.2006 e, pertanto, risulti possibile che sia stata rilasciata anche in carenza della medesima certificazione di sistema di qualità, le Stazioni Appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.032.913 ricadenti in categoria OS12, hanno l’obbligo di verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della suddetta certificazione di sistema di qualità ed abbia in corso di svolgimento presso la Soa di riferimento l’istruttoria per l’adeguamento dell’attestazione circa il possesso della suddetta certificazione di qualità".
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