SOSPENSIONE VERIFICHE NEI PAGAMENTI MAGGIORI A 10.000 EURO
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 del Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, viene sospesa, di fatto la circolare del Mi...
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre
2007 del Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, viene
sospesa, di fatto la circolare del Ministero
dell′economia n. 28 del 6 agosto scorso che aveva imposto
verifiche obbligatorie per le fatture in entrata con
importi superiori a 10mila euro e che, di fatto, aveva bloccato
i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e acuito la crisi
finanziaria della maggior parte delle imprese fornitrici.
La sospensione scaturisce dall’articolo 19 del citato decreto-legge n. 159 con cui, di fatto, viene postergato l’obbligo delle verifiche successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma dell’articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9, dell’articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Ma non si tratta dell’unica novità ed, infatti, l’altra novità di notevole interesse riguarda i soggetti che sono tenuti a verificare la “pagabilità” dei creditori: nell’articolo 19 del citato decreto-legge è previsto che siano soltanto le amministrazioni pubbliche ad effettuare questa verifica, ma non le “società a prevalente partecipazione pubblica”.
Con la disposizione contenuta nell’articolo 19 del D.L. 159/2007, viene bloccata la citata circolare della Ragioneria dello Stato che aveva ritenuto la norma contenuta nella manovra d’autunno dellanno scorso “attuabile e cogente”. Il pagamento di un soggetto non in regola con i versamenti fiscali avrebbe potuto comportare una responsabilità per danno erariale. Con il decreto-legge tutto si ferma in attesa del regolamento la cui emanazione è prossima, visto che la bozza dello stesso ha già avuto il via libera del garante privacy, sia pure con la richiesta di alcune modifiche.
Smentito invece, almeno per ora, l′aumento dell′importo delle fatture al di sopra del quale occorreranno le verifiche e l’innalzamento a quota 50mila euro è rimasto solo una proposta e nulla più; vale la pena, però segnalare l’inserimento, sempre nell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1972, del comma 3 che recita testualmente “Con decreto di natura non regolamentare del ministero dell’Economia e delle finanze l’importo di cui al comma 1 (10.000 euro n.d.r.) può essere aumentato in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito”.
La sospensione scaturisce dall’articolo 19 del citato decreto-legge n. 159 con cui, di fatto, viene postergato l’obbligo delle verifiche successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma dell’articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9, dell’articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Ma non si tratta dell’unica novità ed, infatti, l’altra novità di notevole interesse riguarda i soggetti che sono tenuti a verificare la “pagabilità” dei creditori: nell’articolo 19 del citato decreto-legge è previsto che siano soltanto le amministrazioni pubbliche ad effettuare questa verifica, ma non le “società a prevalente partecipazione pubblica”.
Con la disposizione contenuta nell’articolo 19 del D.L. 159/2007, viene bloccata la citata circolare della Ragioneria dello Stato che aveva ritenuto la norma contenuta nella manovra d’autunno dellanno scorso “attuabile e cogente”. Il pagamento di un soggetto non in regola con i versamenti fiscali avrebbe potuto comportare una responsabilità per danno erariale. Con il decreto-legge tutto si ferma in attesa del regolamento la cui emanazione è prossima, visto che la bozza dello stesso ha già avuto il via libera del garante privacy, sia pure con la richiesta di alcune modifiche.
Smentito invece, almeno per ora, l′aumento dell′importo delle fatture al di sopra del quale occorreranno le verifiche e l’innalzamento a quota 50mila euro è rimasto solo una proposta e nulla più; vale la pena, però segnalare l’inserimento, sempre nell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1972, del comma 3 che recita testualmente “Con decreto di natura non regolamentare del ministero dell’Economia e delle finanze l’importo di cui al comma 1 (10.000 euro n.d.r.) può essere aumentato in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito”.
A cura di Paolo
Oreto
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