STANDARD MINIMI DELLE STRUTTURE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell’11 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008 recante “Def...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell’11 febbraio scorso è stato
pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 21 ottobre 2008 recante “Definizione delle tipologie
dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito
dell'armonizzazione della classificazione alberghiera”.
Nel decreto sono definiti gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di stelle crescente.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno introdurre, ove lo ritengano opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti a livello nazionale dal provvedimento, e potranno provvedere a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.
Gli standard minimi devono essere utilizzati per l'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti precisando che per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi.
Gli standard minimi non sono, poi, applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti.
Per gli alberghi già esistenti, per i quali è, comunque, escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, nell'ambito delle iniziative di recepimento da adottare entro tre anni, motivate differenti modalità di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture.
Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.
Per gli alberghi di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione viene individuato in mesi sei, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il termine per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi di cui al prospetto allegato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, motivate differenti modalità di disciplina per specifiche strutture.
L’allegato al decreto contiene il prospetto di definizione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi da una stella a cinque stelle definendo per ognuno:
Nel decreto sono definiti gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di stelle crescente.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno introdurre, ove lo ritengano opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti a livello nazionale dal provvedimento, e potranno provvedere a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.
Gli standard minimi devono essere utilizzati per l'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti precisando che per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi.
Gli standard minimi non sono, poi, applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti.
Per gli alberghi già esistenti, per i quali è, comunque, escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, nell'ambito delle iniziative di recepimento da adottare entro tre anni, motivate differenti modalità di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture.
Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.
Per gli alberghi di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione viene individuato in mesi sei, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il termine per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi di cui al prospetto allegato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, motivate differenti modalità di disciplina per specifiche strutture.
L’allegato al decreto contiene il prospetto di definizione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi da una stella a cinque stelle definendo per ognuno:
- i servizi di ricevimento
- il servizio di bar
- il servizio di prima colazione
- il servizio di ristorante
- il servizio alla camere
- il numero di lingue estere
- i servizi vari
- le dotazioni varie
- la dotazione delle camere
- la dotazione dei bagni provati
- i locali a servizio degli alloggiati
- le sale o aree comuni
- i servizi igienici e bagni ad uso comune
- il numero e la superficie minima delle camere
- la dotazione dell’esercizio alberghiero
A cura di Paolo
Oreto
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