STOP AL NULLA OSTA PROVVISORIO
Con il Decreto del Ministero dell'interno 29 dicembre 2005 recante " Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'artico...
Con il Decreto del Ministero dell'interno 29 dicembre 2005 recante
" Direttive per il superamento del regime del nulla osta
provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37" pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'1 febbraio 2006 e da noi anticipato nella notizia
del 2/2/2006, viene posto lo stop al nulla osta provvisorio
che consentiva di non tenere conto delle disposizioni vigenti.
Il decreto riguarda le attività industriali, i locali per le caldaie a gas metano e le autorimesse oltre nove posti auto anche in condominio esistenti al 31 dicembre 1984, per i quali era stato richiesto il nullaosta per il cui adeguamento non era stata imposta alcuna scadenza definitiva; a seguito del Decreto in argomento, gli interessati alle citate attività per conseguire il certificato definitivo di prevenzione incendi dovranno presentare ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ,entro il mese di maggio 2009, un regolare progetto comprensivo degli elaborati tecnici, sul modello di quelli riportati nel decreto del Ministero degli Interni 4 maggio 1998.
Per le autorimesse e gli impianti per la produzione di calore alimentati a gas il decreto 29 dicembre 2005 stabilisce che gli adeguamenti devono essere effettuati rispettivamente secondo il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, ed il decreto 12 aprile 1996.
Il nullaosta antincendio veniva introdotto dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 precisando che lo stesso era un'autorizzazione provvisoria che concedeva ai soggetti tre anni di tempo per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio della legge 26 luglio del 1965, n. 966.
Nel corso degli anni alcuni decreti hanno dettato dettagliate regole per molte delle 97 attività sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi, ma per altre era stata semplicemente prorogata la validità del nullaosta provvisorio.
Con il nuovo decreto è possibile, in attesa del sopralluogo dei vigili del fuoco, avere un'autorizzazione provvisoria, presentando una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto 12/01/1998, n. 37.
La dichiarazione corredata da conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale l'interessato attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto di determinati obblighi ha una validità veramente provvisoria ed infatti entro 45 giorni dalla sua presentazione i Vigili del fuoco debbono esaminare la conformità del progetto e tale scadenza è prorogabile fino a 90 giorni nei casi complessi e previa comunicazione all'interessato.
La dichiarazione avrà validità soltanto nel periodo d'attesa del sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco, che deve avvenire entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni ed il rilascio del certificato di prevenzione incendi definitivo avviene entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo.
Il decreto riguarda le attività industriali, i locali per le caldaie a gas metano e le autorimesse oltre nove posti auto anche in condominio esistenti al 31 dicembre 1984, per i quali era stato richiesto il nullaosta per il cui adeguamento non era stata imposta alcuna scadenza definitiva; a seguito del Decreto in argomento, gli interessati alle citate attività per conseguire il certificato definitivo di prevenzione incendi dovranno presentare ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ,entro il mese di maggio 2009, un regolare progetto comprensivo degli elaborati tecnici, sul modello di quelli riportati nel decreto del Ministero degli Interni 4 maggio 1998.
Per le autorimesse e gli impianti per la produzione di calore alimentati a gas il decreto 29 dicembre 2005 stabilisce che gli adeguamenti devono essere effettuati rispettivamente secondo il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, ed il decreto 12 aprile 1996.
Il nullaosta antincendio veniva introdotto dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 precisando che lo stesso era un'autorizzazione provvisoria che concedeva ai soggetti tre anni di tempo per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio della legge 26 luglio del 1965, n. 966.
Nel corso degli anni alcuni decreti hanno dettato dettagliate regole per molte delle 97 attività sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi, ma per altre era stata semplicemente prorogata la validità del nullaosta provvisorio.
Con il nuovo decreto è possibile, in attesa del sopralluogo dei vigili del fuoco, avere un'autorizzazione provvisoria, presentando una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto 12/01/1998, n. 37.
La dichiarazione corredata da conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale l'interessato attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto di determinati obblighi ha una validità veramente provvisoria ed infatti entro 45 giorni dalla sua presentazione i Vigili del fuoco debbono esaminare la conformità del progetto e tale scadenza è prorogabile fino a 90 giorni nei casi complessi e previa comunicazione all'interessato.
La dichiarazione avrà validità soltanto nel periodo d'attesa del sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco, che deve avvenire entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni ed il rilascio del certificato di prevenzione incendi definitivo avviene entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo.
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