STOP PER GLI ATTI CATASTALI
Con sentenza del Consiglio di Stato n. 2204 dello scorso 10 maggio, si è proceduto alla definizione delle competenze degli agrotecnici sulla base dell’artico...
Con sentenza del Consiglio di Stato n. 2204 dello scorso 10
maggio, si è proceduto alla definizione delle competenze degli
agrotecnici sulla base dell’articolo 145 della legge n. 388/2000.
La questione verteva sull’ampliamento delle competenze
professionali della categoria.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Collegio nazionale dei periti agrari, fornendo una interpretazione della norma ed affermando che la lettura deve essere effettuata in maniera opposta a quanto sostenuti dagli agrotecnici.
Da uno stralcio della sentenza si legge: “La Sezione ritiene che non possa condividersi la lettura della norma in esame offerta dal primo giudice, e debba invece essere privilegiata la considerazione che il fine con essa perseguito dal legislatore, come si ricava dalla sua struttura grammaticale e sintattica, non è stato quello di procedere all’ampliamento di competenze professionali degli Agrotecnici, agli stessi attribuendo competenze nuove, in precedenza ad essi non riconosciute, bensì la conferma delle modalità con cui debbono essere redatti gli atti di aggiornamento delle pratiche catastali.
Trattasi di conferma alla quale ci perviene con il richiamo alle disposizioni del Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701, e alle modalità che esso detta e che presuppongono una competenza professionale specifica e consentono, per questa via, di individuare anche i professionisti abilitati a tale redazione.
Posta tale premessa si deve subito aggiungere che tra le parti non è contestato che tra i soggetti ai quali compete la redazione degli aggiornamenti catastali a tenore del D.M. in esame non rientrano gli agrotecnici (art.1, comma 4) .
Quest’ultimi, infatti, proprio in ragione di tale esclusione hanno impugnarono la norma ministeriale (n. 701/1990), dinanzi al T.a.r. del Lazio (sez. II) in epoca antecedente all’introduzione nell’ordinamento dell’art. 145 citato, senza ottenere il riconoscimento della richiesta di ampliamento della loro competenza professionale (v. ord. n. 986/1999).
Quest’ultimo giudizio ha poi dato luogo alla pronuncia della Corte costituzionale che, l’archiviazione di un esame delle materie che sono alla base del corso di studi e della formazione didattica della categoria, ha ritenuto non incostituzionale la disciplina vigente laddove esclude che gli agrotecnici possano redigere i tipi mappali o i tipi di frazionamento e parcellari (sent. n. 441/2000).
La Sezione ritiene che il giudice di primo grado abbia compiuto una lettura parziale dell’art. 145 all’esame ,fermando l’attenzione sui soggetti di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26giugno 1990, n. 165”.
Questa parte della norma rappresenterebbe la tecnica che il legislatore avrebbe utilizzato, mediante il rinvio a norma preesistente, per introdurre la controversa innovazione, con l’effetto di dar origine ad una disposizione che altra finalità non avrebbe che quella d’essere favorevole all’ampliamento della competenza degli agrotecnici in materia catastale, accomunandoli agli altri professionisti sicuramente in possesso di tale competenza professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari….) menzionati anch’essi nella norma oggetto del rinvio.
Senonchè suscita perplessità un intervento del legislatore effettuato a tal fine, sol che si consideri che non può ritenersi ampliata la competenza professionale di taluni professionisti se poi nella stessa disposizione si mantengono modalità di adempimento degli atti relativi a tale ampliamento che implicano una formazione professionale che gli stessi soggetti allo stato della normativa in vigore non hanno, come chiarito da ultimo dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza. Quanto meno sarebbe riscontrabile all’interno della stessa norma una palese contraddizione, mentre la tesi del primo giudice sarebbe apparsa condivisibile se fosse stata richiesta una nuova modalità di redazione degli atti d’aggiornamento catastale sopra menzionati, coerente con la formazione professionale posseduta dagli agrotecnici, ovvero fosse stata individuata la norma per la quale quest’ultimi hanno acquisito la formazione professionale che consente loro di utilizzare il citato D.M. al pari di altri professionisti, ivi compresi i periti agrari o i geometri.
Sulla base delle superiori considerazioni è doveroso dar conto della ragione per la quale il legislatore è intervenuto nella materia controversa; intervento che il primo giudice ha ricondotto alla finalità di sancire l’ampliamento della competenza degli agrotecnici in materia di atti catastali. Ritiene al contrario la Sezione che proprio il richiamo esplicito al D.M. finanze n. 701/1994 palesa la volontà del legislatore di risolvere le incertezze interpretative di cui la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto, nel senso di confermare l’esclusione degli agrotecnici dalla redazione degli atti d’aggiornamento catastale.
In altri termini, con una tecnica di redazione che evidentemente mira a non compromettere la possibilità che in futuro gli agrotecnici possano ottenere l’ampliamento della loro competenza professionale, il richiamo effettuato dal legislatore ai soggetti di cui all’art. 1, comma 7, del decreto 1990, n. 90, (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165), contenuto nell’art. 145, comma 9 deve essere inteso siccome effettuato soltanto in favore di quei soggetti dai quali gli atti d’aggiornamento vengono resi (per usare il termine presente nella stessa norma), vale a dire che già avevano la competenza professionale per redigere gli atti d’aggiornamento catastale, secondo le modalità del più volte menzionato D.M.
Quindi, e in definitiva, se è vero che gli agrotecnici sono tra i soggetti menzionati nell’art. 1, comma 7, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, non è meno vero che da essi, al contrario degli altri soggetti menzionati dalla stessa norma, gli atti d’aggiornamento di cui si discute non sono stati mai resi.
Il che permette di ritenere che tale indicazione è stata effettuata non per ampliare la loro competenza ma per implicitamente ribadire la loro esclusione da tali adempimenti,come appare altresì inevitabile concludere per effetto del richiamo contemporaneo al citato D.M. alla cui stregua gli stessi aggiornamenti debbono essere redatti.
L’appello deve di conseguenza essere accolto.”.
L'Agenzia del Territorio con circolare 22 giugno 2007, n. 10, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, ha proceduto ad annullare la propria precedente circolare n. 1/2002 con sui si eraconsentita agli Agrotecnici la redazione degli atti di aggiornamento di cui all’articolo 8 della legge n. 679/69 (tipi mappali) e agli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 650/72 (tipi frazionamento e particellari), in attuazione di quanto stabilito dal comma 96 dell’articolo 145 della legge n. 388/2000.
L'Agenzia del Territorio, con la circolare in argomento, detta le prime istruzioni operative tendenti a non accettare più gli atti di aggiornamento tecnico redatti e sottoscritti dalle suddette figure professionali facendo, però, rilevare sono, invece, trattabili gli atti presentati entro la data del 7 giugno, se ancora in corso di approvazione o eventualmente sospesi in corso di perfezionamento, ai sensi del disposto dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
L'Agenzia precisa, altresì. che sono in corso le procedure per l’eliminazione, nel programma informatico PREGEO, della categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati dall’elenco dei soggetti professionali abilitati alla presentazione degli atti tecnici di aggiornamento cartografico.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Collegio nazionale dei periti agrari, fornendo una interpretazione della norma ed affermando che la lettura deve essere effettuata in maniera opposta a quanto sostenuti dagli agrotecnici.
Da uno stralcio della sentenza si legge: “La Sezione ritiene che non possa condividersi la lettura della norma in esame offerta dal primo giudice, e debba invece essere privilegiata la considerazione che il fine con essa perseguito dal legislatore, come si ricava dalla sua struttura grammaticale e sintattica, non è stato quello di procedere all’ampliamento di competenze professionali degli Agrotecnici, agli stessi attribuendo competenze nuove, in precedenza ad essi non riconosciute, bensì la conferma delle modalità con cui debbono essere redatti gli atti di aggiornamento delle pratiche catastali.
Trattasi di conferma alla quale ci perviene con il richiamo alle disposizioni del Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701, e alle modalità che esso detta e che presuppongono una competenza professionale specifica e consentono, per questa via, di individuare anche i professionisti abilitati a tale redazione.
Posta tale premessa si deve subito aggiungere che tra le parti non è contestato che tra i soggetti ai quali compete la redazione degli aggiornamenti catastali a tenore del D.M. in esame non rientrano gli agrotecnici (art.1, comma 4) .
Quest’ultimi, infatti, proprio in ragione di tale esclusione hanno impugnarono la norma ministeriale (n. 701/1990), dinanzi al T.a.r. del Lazio (sez. II) in epoca antecedente all’introduzione nell’ordinamento dell’art. 145 citato, senza ottenere il riconoscimento della richiesta di ampliamento della loro competenza professionale (v. ord. n. 986/1999).
Quest’ultimo giudizio ha poi dato luogo alla pronuncia della Corte costituzionale che, l’archiviazione di un esame delle materie che sono alla base del corso di studi e della formazione didattica della categoria, ha ritenuto non incostituzionale la disciplina vigente laddove esclude che gli agrotecnici possano redigere i tipi mappali o i tipi di frazionamento e parcellari (sent. n. 441/2000).
La Sezione ritiene che il giudice di primo grado abbia compiuto una lettura parziale dell’art. 145 all’esame ,fermando l’attenzione sui soggetti di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26giugno 1990, n. 165”.
Questa parte della norma rappresenterebbe la tecnica che il legislatore avrebbe utilizzato, mediante il rinvio a norma preesistente, per introdurre la controversa innovazione, con l’effetto di dar origine ad una disposizione che altra finalità non avrebbe che quella d’essere favorevole all’ampliamento della competenza degli agrotecnici in materia catastale, accomunandoli agli altri professionisti sicuramente in possesso di tale competenza professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari….) menzionati anch’essi nella norma oggetto del rinvio.
Senonchè suscita perplessità un intervento del legislatore effettuato a tal fine, sol che si consideri che non può ritenersi ampliata la competenza professionale di taluni professionisti se poi nella stessa disposizione si mantengono modalità di adempimento degli atti relativi a tale ampliamento che implicano una formazione professionale che gli stessi soggetti allo stato della normativa in vigore non hanno, come chiarito da ultimo dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza. Quanto meno sarebbe riscontrabile all’interno della stessa norma una palese contraddizione, mentre la tesi del primo giudice sarebbe apparsa condivisibile se fosse stata richiesta una nuova modalità di redazione degli atti d’aggiornamento catastale sopra menzionati, coerente con la formazione professionale posseduta dagli agrotecnici, ovvero fosse stata individuata la norma per la quale quest’ultimi hanno acquisito la formazione professionale che consente loro di utilizzare il citato D.M. al pari di altri professionisti, ivi compresi i periti agrari o i geometri.
Sulla base delle superiori considerazioni è doveroso dar conto della ragione per la quale il legislatore è intervenuto nella materia controversa; intervento che il primo giudice ha ricondotto alla finalità di sancire l’ampliamento della competenza degli agrotecnici in materia di atti catastali. Ritiene al contrario la Sezione che proprio il richiamo esplicito al D.M. finanze n. 701/1994 palesa la volontà del legislatore di risolvere le incertezze interpretative di cui la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto, nel senso di confermare l’esclusione degli agrotecnici dalla redazione degli atti d’aggiornamento catastale.
In altri termini, con una tecnica di redazione che evidentemente mira a non compromettere la possibilità che in futuro gli agrotecnici possano ottenere l’ampliamento della loro competenza professionale, il richiamo effettuato dal legislatore ai soggetti di cui all’art. 1, comma 7, del decreto 1990, n. 90, (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165), contenuto nell’art. 145, comma 9 deve essere inteso siccome effettuato soltanto in favore di quei soggetti dai quali gli atti d’aggiornamento vengono resi (per usare il termine presente nella stessa norma), vale a dire che già avevano la competenza professionale per redigere gli atti d’aggiornamento catastale, secondo le modalità del più volte menzionato D.M.
Quindi, e in definitiva, se è vero che gli agrotecnici sono tra i soggetti menzionati nell’art. 1, comma 7, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, non è meno vero che da essi, al contrario degli altri soggetti menzionati dalla stessa norma, gli atti d’aggiornamento di cui si discute non sono stati mai resi.
Il che permette di ritenere che tale indicazione è stata effettuata non per ampliare la loro competenza ma per implicitamente ribadire la loro esclusione da tali adempimenti,come appare altresì inevitabile concludere per effetto del richiamo contemporaneo al citato D.M. alla cui stregua gli stessi aggiornamenti debbono essere redatti.
L’appello deve di conseguenza essere accolto.”.
L'Agenzia del Territorio con circolare 22 giugno 2007, n. 10, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, ha proceduto ad annullare la propria precedente circolare n. 1/2002 con sui si eraconsentita agli Agrotecnici la redazione degli atti di aggiornamento di cui all’articolo 8 della legge n. 679/69 (tipi mappali) e agli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 650/72 (tipi frazionamento e particellari), in attuazione di quanto stabilito dal comma 96 dell’articolo 145 della legge n. 388/2000.
L'Agenzia del Territorio, con la circolare in argomento, detta le prime istruzioni operative tendenti a non accettare più gli atti di aggiornamento tecnico redatti e sottoscritti dalle suddette figure professionali facendo, però, rilevare sono, invece, trattabili gli atti presentati entro la data del 7 giugno, se ancora in corso di approvazione o eventualmente sospesi in corso di perfezionamento, ai sensi del disposto dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
L'Agenzia precisa, altresì. che sono in corso le procedure per l’eliminazione, nel programma informatico PREGEO, della categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati dall’elenco dei soggetti professionali abilitati alla presentazione degli atti tecnici di aggiornamento cartografico.
A cura di Paola
Bivona
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