SUFFICIENTE APPLICARE SOLTANTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 54 del 19 dicembre scorso ha risposto ad un’istanza di interpello formula dalla Confartigianato imprese tendente ...
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 54 del 19 dicembre
scorso ha risposto ad un’istanza di interpello formula dalla
Confartigianato imprese tendente a conoscere il parere della
Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del
Lavoro, della salute e delle politiche sociali in merito al diniego
espresso da una Cassa edile industriale appartenente al circuito
ANCE, alla richiesta di rilascio del DURC da parte di una impresa
artigiana che applichi ai propri dipendenti il solo CCNL edilizia
artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza un
qualche contratto integrativo territoriale – provinciale o
regionale – sottoscritto da una organizzazione datoriale artigiana
per l’edilizia, cui l’imprenditore istante abbia aderito o
conferito mandato.
Il Ministero ha, anche, evidenziato che il contratto collettivo di diritto comune sortisce i propri effetti unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti in forza del mandato rappresentativo conferito dal lavoratore o dal datore di lavoro all’atto di adesione alle rispettive sigle sindacali. Al di fuori di tali stringenti limiti, il contratto collettivo di diritto comune può essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro: ciò si verifica quando, ad esempio, il contratto individuale rinvii, per taluni specifici profili di disciplina dello stesso, a un dato contratto collettivo, oppure alla contrattazione collettiva vigente di quel dato settore produttivo.
Il Ministero con la risposta ha precisato che una impresa che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale che sia firmataria di un dato CCNL, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale, non sembra ritenersi obbligata alla applicazione di tali disposizioni collettive di II livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.
Resta ferma, altresì, la possibilità da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse.
Al fine di facilitare la compilazione del modello previsto dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 15/12/2008, abbiamo predisposto, in esclusiva per tutti i nostri lettori, un’applicazione per la compilazione automatica dell’autocertificazione.
Per compilare il tuo modello clicca qui
Il Ministero ha, anche, evidenziato che il contratto collettivo di diritto comune sortisce i propri effetti unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti in forza del mandato rappresentativo conferito dal lavoratore o dal datore di lavoro all’atto di adesione alle rispettive sigle sindacali. Al di fuori di tali stringenti limiti, il contratto collettivo di diritto comune può essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro: ciò si verifica quando, ad esempio, il contratto individuale rinvii, per taluni specifici profili di disciplina dello stesso, a un dato contratto collettivo, oppure alla contrattazione collettiva vigente di quel dato settore produttivo.
Il Ministero con la risposta ha precisato che una impresa che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale che sia firmataria di un dato CCNL, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale, non sembra ritenersi obbligata alla applicazione di tali disposizioni collettive di II livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.
Resta ferma, altresì, la possibilità da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse.
Al fine di facilitare la compilazione del modello previsto dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 15/12/2008, abbiamo predisposto, in esclusiva per tutti i nostri lettori, un’applicazione per la compilazione automatica dell’autocertificazione.
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A cura di Paolo
Oreto
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