Sardegna, le FAQ sul disegno di legge governo del territorio
Mentre il disegno di legge di Governo del territorio è ancora in discussione alla Commissione Urbanistica, la Regione Sardegna ha pubblicato alcune delle dom...
Mentre il disegno di legge di Governo del territorio è ancora in discussione alla Commissione Urbanistica, la Regione Sardegna ha pubblicato alcune delle domande più frequenti ricevute negli ultimi sei mesi su questa materia e le relative risposte, nella speranza di fare chiarezza sui punti più dibattuti.
Riportiamo di seguito le FAQ.
1. Il Disegno di Legge sul Governo del Territorio
permette la cementificazione delle coste?
No. Le coste non saranno prese d’assalto dal cemento. La Giunta
Pigliaru ha a cuore la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio,
che erano e restano beni da tutelare. La nuova legge di Governo del
territorio si sforza di trovare un equilibrio tra l’indispensabile
tutela di questi beni e le esigenze dello sviluppo economico. Nel
disegno di legge non è consentita alcuna nuova struttura nella
fascia dei 300 metri dalla linea di battigia.
È invece consentito l’ampliamento delle strutture ricettive
esistenti, nella stragrande maggioranza dei casi obsolete rispetto
agli standard attuali, con l’assoluta esclusione delle case. Se un
albergo ha una struttura obsoleta che ha necessità di interventi
per essere competitivo sul mercato, la norma gli consente di
adeguarla: non ha senso, anche in termini di tutela dell’ambiente e
del paesaggio, mantenere lo status quo di strutture che, per la
loro obsolescenza, tenderanno sempre più a essere abbandonate
costituendo dei reliquati inutili, impattanti e non funzionali.
2. La fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è
area di tutela integrale del Piano Paesaggistico Regionale che il
disegno di legge della Giunta sta violando permettendo di
realizzarvi strutture ricettive?
No, sui 300 metri il disegno di legge non introduce nulla che non
fosse già previsto precedentemente. La possibilità di adeguamento
delle strutture esistenti nella fascia dei 300 metri attraverso
incremento volumetrico è prevista sin dal 1993 dalla lettera h)
comma 2 dell’art.10 bis della L.R.45, che consente gli incrementi
volumetrici del 25% degli insediamenti turistici già esistenti in
quella fascia.
Il PPR ha ripreso tale possibilità in caso di PUC adeguato al PPR,
o assoggettandola alla procedura di intesa e per un termine
temporale limitato a dodici mesi dall’approvazione del PPR. Tale
termine non è perentorio, tant’è vero che fu prorogato e che intese
in tal senso furono sottoscritte ben al di là di tale termine,
anche durante la legislatura che introdusse il PPR.
Il punto è, però, che tale termine avrebbe dovuto coincidere con il
pari termine di dodici mesi concesso ai Comuni per gli adeguamenti
dei PUC al PPR. Tutti sappiamo che in realtà sono stati - o sono
ancora - necessari lunghi anni per tali adeguamenti e sarebbe
offensivo, nei confronti degli amministratori locali più virtuosi e
attenti alla tutela, sostenere che le lungaggini siano state
causate sempre e comunque dalla loro cattiva volontà e non da
difficoltà oggettive.
Fino al 2009 (quindi ben oltre il limite di 12 mesi indicato
dall’art.20 del PPR) le intese approvate per incremento volumetrico
di strutture ricettive sono state 46, per un volume di circa
205.000 metri cubi.
È dunque evidente la volontà della norma del PPR di dare
continuità, tra il periodo dell’intesa e l’adeguamento dei PUC,
alla possibilità di interventi che lo stesso art.90 comma 1
riteneva “necessari per elevare la qualità dell’offerta turistica e
favorire l’allargamento della stagionalità”.
L’oggettivo protrarsi dei tempi di adeguamento dei PUC al PPR ha
creato un lungo vuoto legislativo, che ad alcuni è stato concesso
superare, e che la proposta di legge intende colmare sia per un
elementare principio di perequazione e per sottrarlo alla
discrezionalità dell’intesa, sia per consentire il miglioramento
dell’offerta, indirizzo esplicito dell’art.90 del PPR.
Infine, è utile ricordare che il PPR vigente non fa distinzione tra
fascia costiera (come delimitata nella sua cartografia) e fascia
dei 300 metri. L’integrale conservazione della fascia dei 300 metri
prevista in origine fu cassata dal TAR già dal 2007, conservando ed
estendendo a tutta la fascia costiera (come indicata nella
cartografia e estesa per chilometri) il carattere di bene
paesaggistico assoggettato a vincoli precisi ma non a generica
inedificabilità.
3. È vero che il disegno di legge consente il cumulo
dell’incremento volumetrico con quello già ottenuto con il Piano
Casa della Giunta Cappellacci, consentendo in pratica il raddoppio
del volume?
Non è vero, come evidente dal comma 7 dell’art.31 del testo
proposto: “Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti
nel comma 1 anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già
usufruito degli incrementi previsti dal capo I e dall'articolo 13,
comma 1, lettera e), della legge regionale 23 ottobre 2009,
dall'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, unicamente
fino al concorrere del 25 % del volume originario esistente alla
data dell'ampliamento in deroga.”
In pratica, chi avesse già utilizzato, per esempio, il 10% della
possibilità di incremento con il Piano Casa, disporrà ancora del
15%; chi lo avesse già utilizzato al 25%, non potrà ampliare
ulteriormente.
Il ‘volume originario’, tanto per il PPR che per la nuova norma, è
quello legittimamente autorizzato al netto degli incrementi Piano
Casa.
4. Se l’incremento per piccole e medie strutture può
essere una volumetria ragionevole, cosa accade per le grandi
strutture?
La fase presente di discussione del disegno di legge consente
proprio questo genere di ragionamenti e affinamenti.
Effettivamente, incrementi generalizzati che non tengano conto
della misura del volume originario può portare, nel caso delle
grandi e grandissime strutture – ammesso che non abbiano già
utilizzato a loro tempo la possibilità degli incrementi – a
risultati che stravolgono la ratio della norma.
Sono già allo studio affinamenti della norma per evitare che questo
avvenga, introducendo tanto un limite volumetrico agli incrementi,
calcolato su una dotazione standard di nuovi servizi e/o posti
letto, quanto un limite volumetrico alle strutture che possono
usufruire di questa possibilità.
Alle strutture che dispongono già di una grande volumetria e un
grande numero di posti letto potrebbe essere consentita la
riconversione di quote volumetriche esistenti da destinarsi a
servizi o alla rimodulazione dei posti letto secondo standard più
adeguati.
5. Con la scusa dello sviluppo del turismo, il ddl
permette la costruzione di milioni di metri cubi di cemento che
faranno gli interessi dei grandi gruppi del mattone?
No. È convinzione generale, e degli stessi operatori, che lo
sviluppo turistico sardo non possa puntare su un’offerta di massa
ma abbia come condizione irrinunciabile il mantenimento dei valori
paesaggistici e ambientali che fanno della Sardegna una eccellenza
mondiale. L’obiettivo degli incrementi ammessi dal disegno di legge
di Governo del territorio non è aumentare la quantità di un’offerta
di bassa qualità, ma al contrario mantenere, o addirittura
diminuire, la quantità per aumentare la qualità del servizio
offerto e, di conseguenza, anche reddito e occupazione.
6. È vero che il disegno di legge riesce in ciò che
neanche al governo di centrodestra era riuscito, ovvero distruggere
il PPR?
Non è vero. Al contrario, il disegno di legge conferma tutti i
principi del PPR. Le stesse norme che hanno istituito il PPR
prevedono procedure per il suo adeguamento e a quelle si fa
riferimento, oltre alla semplificazione delle procedure di
elaborazione, verifica e approvazione degli strumenti
urbanistici.
In materia paesaggistica, infatti, resta l’obbligo della
copianificazione degli interventi tra Regione e Ministero dei Beni
culturali, Ambientali e del Turismo,che rendono impossibile un suo
aggiramento.
7. È vero che questa riforma ci porta indietro di 15
anni, quando la Sardegna era terra di conquista dei peggiori
speculatori della penisola, e che è un regalo per i grandi gruppi
stranieri?
La Sardegna, come ogni altro territorio, cerca di attrarre
investimenti mirati allo sviluppo sociale ed economico, ammessi
anche dall’art.133 del Codice Urbani. Ciò nel pieno rispetto
dell’ambiente e del paesaggio, grandi e preziosi valori della
Sardegna.
In tal senso, le misure di prevenzione e i filtri sono molteplici:
i grandi programmi che verranno proposti in sede comunale o
intercomunale dovranno essere preliminarmente vagliati a livello
strategico, per verificare la rispondenza ai criteri stabiliti dai
Programmi di sostenibilità ambientale delle Nazioni Unite, i quali
prevedono il coinvolgimento dell’intero sistema economico locale,
il rispetto dei valori tradizionali, la sostenibilità nel tempo del
programma.
Solo in questo caso sarà possibile avviare la fase di approvazione
e gli indispensabili “filtri” di selezione, come le VIA, le VAS, le
VINCA e i Piani di assetto idrogeologico.
8. E le zone agricole? Saranno invase dal cemento? Avete
portato da 3 ettari a un ettaro il lotto minimo per poter
edificare?
Le zone rurali saranno valorizzate soltanto in funzione della
produzione agricola. Il disegno di legge punta alla riduzione del
consumo del suolo, ne privilegia il riuso e la valorizzazione. Non
si parla più di un lotto minimo uguale per ogni tipologia di
coltivazione, ma di un lotto minimo funzionale (da un minimo di un
ettaro a un massimo di 30 ettari) che terrà conto dell’utilizzo
agricolo e della vocazione. I parametri oggettivi da applicare sono
stati studiati dalla Regione in collaborazione con le Facoltà di
Agraria e Veterinaria dell’Università di Sassari e con le
Associazioni di categoria, e sono comunque aperti alla discussione
e al confronto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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