Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: dal TAR operatività e disciplina transitoria dell’abrogazione del rito super accelerato
Tra le modifiche più importanti apportate dal Decreto Legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) vi è senza dubbio quella relativa alla soppressione de...
Tra le modifiche più importanti apportate dal Decreto Legge n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) vi è senza dubbio quella relativa alla soppressione del rito “super speciale” introdotto dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
Modifica che è stata analizzata nel dettaglio dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che con la Sentenza 13 maggio 2019, n. 324 ne ha definito portata, operatività e disciplina transitoria. In particolare, i giudici del TAR hanno rilevato che l'art. 1, comma 4 del Decreto Sblocca Cantieri nell’individuare l’ambito della operatività dell’abrogazione del rito appalti super accelerato dettato dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., fa riferimento ai processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”, con tali dovendosi intendere, nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.
Il TAR per la Calabria ha chiarito che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 32/2019, entrato in vigore il 19 aprile 2019, determina la soppressione del rito “super speciale” introdotto dall’art. 204 del Codice dei contratti pubblici residuando così all’attualità, all’art. 120 c.p.a., soltanto il suddetto rito “speciale” appalti, introdotto con l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.
Il successivo art. 1, comma 5 stabilisce che “Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”, avendo il legislatore assunto quale riferimento temporale non già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell’invito, ovverosia, secondo i consueti criteri adottati allo scopo nella materia, il momento dell’avvio della procedura di affidamento, bensì l’inizio del processo.
Per cui, ritiene il TAR, per processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” devono intendersi, nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019 in quanto:
a) a prescindere dal momento in cui nel processo amministrativo
si determina la litispendenza (notificazione del ricorso o il suo
deposito), rilevano, ai limitati fini della norma transitoria e
nell’ambito della disciplina speciale del rito appalti, gli effetti
sostanziali e processuali scaturenti dalla notifica del ricorso
introduttivo quali:
- la definitività della scelta del rito, la cui disciplina è, al
momento della notifica del ricorso, nota al ricorrente che non può
poi trovarsi incolpevolmente esposto a irrimediabili conseguenze
pregiudizievoli sull’immediatezza dell’accesso alla tutela
giurisdizionale (id est, inammissibilità del ricorso, nel caso, ad
esempio, di impugnazione dell’altrui ammissione) solo per effetto
dell’entrata in vigore (in forza di un decreto legge non ancora
convertito) di nuove disposizioni processuali intervenute tra la
notifica e il deposito dell’atto introduttivo e modificative del
regime legittimamente osservato - in conformità al tradizionale
canone del tempus regit actum - quando il processo ha avuto
“inizio” con la vocatio in ius della parte intimata. In questo
senso, si deve ammettere che la notifica del ricorso, in quanto
atto iniziale perfezionatosi in epoca antecedente alla novella e
regolato dalla norma in vigore al tempo del suo compimento, possa
ultrattivamente propagare i suoi effetti oltre il termine della sua
efficacia, condizionando il successivo sviluppo del processo;
- la fissazione ope legis dell’udienza in camera di consiglio per
l’eventuale trattazione della domanda cautelare nei termini
dimezzati ex art. 119 c.p.a. decorrenti dalla data della notifica
del ricorso (art. 55, comma 5, c.p.a.);
b) a corredo delle argomentazioni che precedono, non si può trascurare che, da un punto di vista generale, in materia di appalti pubblici il momento della notifica del ricorso introduttivo, più che quello del suo deposito, risponde espressamente ad irrinunciabili esigenze di certezza sostanziale e speditezza procedimentale.
In allegato la sentenza del TAR.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Calabria 13 maggio 2019, n. 324IL NOTIZIOMETRO