Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: è davvero tornato l'appalto integrato?
Con il voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati (318 voti a favore e 236 contrari) è terminato il vorticoso percorso di approvazione del Decreto-Le...
Con il voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati (318 voti a favore e 236 contrari) è terminato il vorticoso percorso di approvazione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che sembrava essersi arenato al Senato con l'emendamento presentato dalla Lega che mirava alla totale sospensione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), poi ritirato e sostituito dall'emendamento M5S-Lega che ha mediato tra l'iniziale richiesta di sostituire integralmente l'art. 1 dello Sblocca Cantieri e la voglia di far andare avanti il provvedimento.
Al termine dei passaggi parlamentari, lo Sblocca Cantieri, profondamente rivisto rispetto alla versione del D.L. predisposta dal Governo, incide chirurgicamente su alcune delle caratteristiche principali che avevano costituito i principi cardine del Codice dei contratti. In particolare, le tre sospensioni contenuti nell'art. 1, comma 1 intervengono sugli elementi fondamentali della riforma del 2016:
- la sospensione dell'art. 37, comma 4 fa venire in meno l'idea di ridurre il numero delle stazioni appaltanti ritornando ad un'idea di stazioni appaltanti "diffuse";
- la sospensione art. 59, comma 1, quarto periodo "avrebbe" lo scopo di far ritornare l'istituto dell'appalto integrato, richiesto a gran voce soprattutto dalle stazioni appaltanti;
- la sospensione dell'art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78 del Codice.
Da notare il condizionale utilizzato nel secondo punto...lo Sblocca Cantieri, infatti, con la sospensione dell'art. 59, comma 1, quarto periodo, avrebbe avuto l'intenzione di far ritornare fino al 31 dicembre 2020 l'appalto integrato ma dimentica che il precedente periodo dello stesso articolo recita:
"Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti".
Dunque, mentre il quarto periodo che recita "È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e)" viene sospeso fino al 31 dicembre 2020, sospendendo il divieto di ricorrere all'appalto integrato, resterebbe comunque l'obbligo per le stazioni appaltanti di porre a base di gara il progetto esecutivo (vanificando gli effetti della precedente sospensione).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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