Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, le modifiche definitive in attesa del voto di fiducia
Nell'attesa che la Camera dei Deputati voti la fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1...
Nell'attesa che la Camera dei Deputati voti la fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) riportiamo di seguito il contenuto delle disposizioni del testo iniziale del decreto-legge soppresse durante l'esame al Senato e le principali modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), che saranno quindi in vigore dalla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta (annullando quelle entrate in vigore con la pubblicazione del D.L. n. 32/2019).
Rispetto alla versione predisposta dal Governo, all'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 32/2019 sono state soppresse:
- la lettera g) che modificava il comma 4 dell’art. 37 del Codice, disciplinando gli acquisti effettuati dai comuni non capoluogo di provincia, prevedendo che le modalità di acquisizione contemplate dal medesimo comma non siano più obbligatorie (come stabilito dal testo previgente) ma facoltative. Tale disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal nuovo testo del comma 1 dell'articolo in esame;
- la lettera m) che novellava l'articolo 77 del Codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze. Anche in questo caso, la disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal nuovo testo;
- la lettera v) recava una serie di modifiche all'articolo 105 del Codice in materia di subappalto, disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Rispetto alla versione approvata dal Governo, nei passaggi parlamentari la quota di subappalto è passata dal 50, poi al 30 e infine al 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Viene anche prevista una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è sospesa l'applicazione:
- del comma 6 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, già abrogato dal decreto-legge in corso di conversione (art. 1, comma 1, lett. v), n. 5), del decreto-legge n. 32 del 2019);
- del comma 2 dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;
- le verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici.
- la lettera aa) novellava l'articolo 113 del Codice in materia di incentivi per funzioni tecniche reintroducendo l'incentivo del 2% per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Questa previsione è stata soppressa.
- la lettera bb) novellava l'articolo 133 del Codice, recante principi generali per la selezione dei partecipanti, che attribuisce, nelle procedure aperte, agli enti aggiudicatori la facoltà di decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; viene aggiunta la previsione che siano indicate nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Si stabilisce che sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97 (anch'esso novellato dal decreto-legge in esame). Si fa comunque salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. Tale disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal comma 3 del nuovo testo.
- la lettera dd), relativa alle concessioni, eliminava l’obbligo posto in capo ai “grandi” operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori. Tale disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal comma 18 del nuovo testo.
- la lettera ll) novellava l'art. 215, comma 5, primo periodo, del Codice riducendo da 90 a 60 giorni il termine per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla trasmissione del progetto. Tale disposizione è stata soppressa in virtù della norma recata dal nuovo testo del comma 8 dell'articolo.
Durante l'esame al Senato è stata altresì introdotta una norma (comma 2 dell’art. 1 della presente legge di conversione) in base alla quale:
- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in base all’art. 1 del del decreto-legge in esame;
- sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.
Disapplicazione dell’efficacia di alcune norme del Codice dei contratti pubblici
Nelle more di una complessiva revisione del Codice, nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE e fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione alcune norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). In particolare, sono state sospese le seguenti norme:
- Fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- l'art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. La reintroduzione dell’appalto integrato è stata chiesta da più parti nel corso delle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta dall’8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato sull'applicazione del Codice dei contratti pubblici. In particolare l’ANCI ha sottolineato che “l’obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni”;
- l'art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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