Sblocca Italia: Il testo approvato in commissione ed all’esame dell’Assemblea
Continua, oggi, in Assemblea della Camera dei Deputati la discussione sul disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 12 settembre ...
Continua, oggi, in Assemblea della Camera dei Deputati la
discussione sul disegno di legge relativo alla conversione in
legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante
misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attività produttive.
In verità sul decreto-legge pende dal 17 ottobre una pre-procedura di infrazione Eu-Pilot, con cui viene chiesto alle autorità italiane di fornire approfondimenti sulla criticata norma che riguarda la proroga delle concessioni autostradali; ma non solo ed, infatti, lo stesso decreto-legge era stato censurato dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati che aveva, di fatto, bocciato il provvedimento perché “non risponde ai requisiti di specificità e di omogeneità previsti” per i decreti legge ed infatti “né il titolo, né il preambolo né la relazione illustrativa evidenziano una ratio unitaria del provvedimento”.
Entrando nel dettaglio delle osservazioni del Comitato per la legislazione, il decreto-legge in argomento “introduce delle modifiche a disposizioni di recente approvazione con modalità di produzione legislativa che non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione”. Il Comitato aggiunge, anche, che alcune disposizioni del decreto-legge “si sovrappongono alla normativa vigente, senza gli opportuni coordinamenti o intervenendo in modo non testuale” ed altre disposizioni “integrano discipline vigenti senza gli opportuni coordinamenti, risultando quindi non collocate nell’appropriato contesto normativo”.
Le osservazioni del Comitato sono molti specifici e puntuali e possono essere rilevati nell’allegato documento.
Ritornando al testo approvato dalle commissioni della camera dei deputati ricordo che il decreto-legge n. 133 del 2014 contiene una serie di misure in materia di infrastrutture, edilizia, ambiente, energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali.
Il decreto è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in Commissione e nel dettaglio le Misure in materia di edilizia e del patrimonio immobiliare pubblico possono essere riscontrate negli articoli dal 17 al 27 del provvedimento.
L'articolo 17 modifica in più punti il testo unico in materia di edilizia con norme che riguardano tra l'altro:le opere interne e la comunicazione di Inizio Lavori (CIL); la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione, in alternativa all'espropriazione, incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta; l'introduzione di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e del permesso di costruire convenzionato; l’introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti; l’introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all’ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati, tra l’altro, alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite nuove disposizioni finalizzate, tra l'altro, a introdurre un’aliquota dell’imposta del valore aggiunto pari al 4% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 2-quater dell'articolo 17) e all’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti (art. 17-bis).
L'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, anche se adibiti ad attività alberghiera, le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa.
L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso, mentre l'articolo 20 contiene disposizioni varie destinate al settore immobiliare (disciplina delle società di investimento immobiliare quotate, esenzioni e agevolazioni tributarie nel caso di trasferimento immobiliare).
L'articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge o oggetto di ristrutturazione. L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (cd. rent to buy). L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati e a regolare il procedimento di valorizzazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa. L'articolo 27 contiene misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL.
In allegato il testo del decreto-legge con le modifiche approvate dalle Commissioni
In verità sul decreto-legge pende dal 17 ottobre una pre-procedura di infrazione Eu-Pilot, con cui viene chiesto alle autorità italiane di fornire approfondimenti sulla criticata norma che riguarda la proroga delle concessioni autostradali; ma non solo ed, infatti, lo stesso decreto-legge era stato censurato dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati che aveva, di fatto, bocciato il provvedimento perché “non risponde ai requisiti di specificità e di omogeneità previsti” per i decreti legge ed infatti “né il titolo, né il preambolo né la relazione illustrativa evidenziano una ratio unitaria del provvedimento”.
Entrando nel dettaglio delle osservazioni del Comitato per la legislazione, il decreto-legge in argomento “introduce delle modifiche a disposizioni di recente approvazione con modalità di produzione legislativa che non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione”. Il Comitato aggiunge, anche, che alcune disposizioni del decreto-legge “si sovrappongono alla normativa vigente, senza gli opportuni coordinamenti o intervenendo in modo non testuale” ed altre disposizioni “integrano discipline vigenti senza gli opportuni coordinamenti, risultando quindi non collocate nell’appropriato contesto normativo”.
Le osservazioni del Comitato sono molti specifici e puntuali e possono essere rilevati nell’allegato documento.
Ritornando al testo approvato dalle commissioni della camera dei deputati ricordo che il decreto-legge n. 133 del 2014 contiene una serie di misure in materia di infrastrutture, edilizia, ambiente, energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali.
Il decreto è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in Commissione e nel dettaglio le Misure in materia di edilizia e del patrimonio immobiliare pubblico possono essere riscontrate negli articoli dal 17 al 27 del provvedimento.
L'articolo 17 modifica in più punti il testo unico in materia di edilizia con norme che riguardano tra l'altro:le opere interne e la comunicazione di Inizio Lavori (CIL); la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione, in alternativa all'espropriazione, incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta; l'introduzione di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e del permesso di costruire convenzionato; l’introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti; l’introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all’ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati, tra l’altro, alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite nuove disposizioni finalizzate, tra l'altro, a introdurre un’aliquota dell’imposta del valore aggiunto pari al 4% per gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 2-quater dell'articolo 17) e all’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti (art. 17-bis).
L'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, anche se adibiti ad attività alberghiera, le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa.
L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso, mentre l'articolo 20 contiene disposizioni varie destinate al settore immobiliare (disciplina delle società di investimento immobiliare quotate, esenzioni e agevolazioni tributarie nel caso di trasferimento immobiliare).
L'articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge o oggetto di ristrutturazione. L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (cd. rent to buy). L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati e a regolare il procedimento di valorizzazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa. L'articolo 27 contiene misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL.
In allegato il testo del decreto-legge con le modifiche approvate dalle Commissioni
A cura di Ilenia
Cicirello
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