Sblocca Italia: Nuove deroghe al Codice dei contratti
Con il decreto-legge “Sblocca Italia” dopo gli annunci successivi agli scandali di EXPO” e del “Mose” di “mai più deroghe” semaforo verde per nuove deroghe a...
Con il decreto-legge “Sblocca Italia” dopo gli annunci successivi
agli scandali di EXPO” e del “Mose” di “mai più deroghe”
semaforo verde per nuove deroghe al Codice dei
contratti.
Nell’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2012 rubricato “Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM” viene introdotta una nuova definizione di “estrema urgenza” come “la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato” che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica ed alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Nelle situazioni sopra elencate per le quali basterà una semplice “ricognizione da parte dell'Ente interessato”, che certifichi le condizioni di “estrema urgenza” per applicare il comma 2 del citato articolo 9 del decreto-legge n.133/2014 con cui vengono introdotte le seguenti deroghe al Codice dei contratti:
In pratica tutte le deroghe al Codice dei contratti precedentemente indicate potranno essere utilizzate con una semplice ricognizione da parte dell’Ente appaltante che certifichi come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
Alle precedenti deroghe se ne aggiunge, poi, quella contenuta nel comma 4 dell’articolo 8 del citato d.l. n. 133/2014 con cui, per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, i Presidenti delle Regioni possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica.
In verità non si comprende il senso di tale provvedimento che potrebbe far intendere che tali opere siano sbloccate per mancanza di responsabilità dei professionisti, mentre sono bloccate per colpa di una burocrazia senza limiti.
Sul problema delle progettazioni “in house” si sono già espressi negativamente Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio nazionale dei Geologi e Patrizia Lotti, Presidente dell’Oice.
Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa di tali deroghe Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione).
Nell’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2012 rubricato “Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM” viene introdotta una nuova definizione di “estrema urgenza” come “la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato” che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica ed alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Nelle situazioni sopra elencate per le quali basterà una semplice “ricognizione da parte dell'Ente interessato”, che certifichi le condizioni di “estrema urgenza” per applicare il comma 2 del citato articolo 9 del decreto-legge n.133/2014 con cui vengono introdotte le seguenti deroghe al Codice dei contratti:
- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro 5.186.000 per lavori ed Euro 207.000 per forniture e servizi) non sarà più obbligatorio sospendere la stipula del contratto in caso di ricorso al TAR in qunato non sono più applicabili i commi 10 e 10 ter dell'articolo 11 del Codice dei contratti e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del Codice stesso (art. 9, co. 2, lett. a) d.l. n. 133/2014);
- i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del Codice dei contratti, a prescindere dall’importo dei contratti, vengono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante stesso (art. 9, co. 2, lett. b) d.l. n. 133/2014);
- i termini ordinari di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte di cui al comma 6 dell'articolo 122 del sono dimezzati(art. 9, co. 2, lett. c) d.l. n. 133/2014);
- i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria comunitaria (Euro 5.186.000 per lavori ed Euro 207.000 per forniture e servizi) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori così affidati e relativi alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30 % dell'importo della medesima categoria (art. 9, co. 2, lett. d) d.l. n. 133/2014);
- per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (art. 9, co. 2, lett. e) d.l. n. 133/2014);
In pratica tutte le deroghe al Codice dei contratti precedentemente indicate potranno essere utilizzate con una semplice ricognizione da parte dell’Ente appaltante che certifichi come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
- alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente,
- alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio,
- all'adeguamento alla normativa antisismica ed alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Alle precedenti deroghe se ne aggiunge, poi, quella contenuta nel comma 4 dell’articolo 8 del citato d.l. n. 133/2014 con cui, per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, i Presidenti delle Regioni possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica.
In verità non si comprende il senso di tale provvedimento che potrebbe far intendere che tali opere siano sbloccate per mancanza di responsabilità dei professionisti, mentre sono bloccate per colpa di una burocrazia senza limiti.
Sul problema delle progettazioni “in house” si sono già espressi negativamente Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio nazionale dei Geologi e Patrizia Lotti, Presidente dell’Oice.
Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa di tali deroghe Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione).
A cura di arch. Paolo
Oreto
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