#SbloccaCantieri, Edilizia scolastica e Codice dei contratti: semplificazioni per interventi degli enti locali
Procedure più semplici per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica da parte degli enti locali. Soddisfatto il Ministero dell'Istruzione per le m...
Procedure più semplici per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica da parte degli enti locali. Soddisfatto il Ministero dell'Istruzione per le modifiche apportate dal decreto-legge “sblocca-cantieri” approvato lo scorso mercoledì in Consiglio dei Ministri.
“Il nostro impegno sull’edilizia scolastica continua con costanza - afferma il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti - Abbiamo infatti approvato una norma fondamentale che consentirà agli enti locali di affidare in tempi più stretti i lavori di messa in sicurezza delle scuole e le relative progettazioni e di semplificare le procedure di appalto. Ancora una volta stiamo dimostrando con i fatti e con azioni concrete e mirate come l’edilizia scolastica e la sicurezza dei nostri studenti siano una priorità di questo Governo. Oltre ad aver sbloccato ingenti risorse negli ultimi mesi e ad aver messo in moto procedure significative per agevolare e sostenere economicamente le progettazioni degli enti locali, siamo intervenuti ora con una deroga specifica per l’edilizia scolastica al codice dei contratti pubblici”.
"Grazie a questa norma - continua una nota del MIUR - gli enti locali potranno, infatti, per tutto il triennio di programmazione 2019-2021, affidare i lavori pubblici relativi a interventi di edilizia scolastica fino alla soglia comunitaria mediante procedure negoziate aperte ad almeno 15 operatori economici. Una importante semplificazione che ridurrà notevolmente i tempi di realizzazione degli interventi. Analoga disposizione si applicherà per l’affidamento degli incarichi di progettazione da parte degli enti proprietari degli istituti scolastici con procedura negoziata rivolta ad almeno 5 operatori".
Se dovesse essere confermata l'ultima versione dello Sblocca Cantieri, sarà infatti modificato l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai contratti sotto soglia. In particolare, la nuova versione del comma 2 potrebbe prevedere:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (norma transitoria per il 2019)
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici (attualmente sono 10) per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
b.bis) Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati (comma aggiunto)
c) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro (prima era 150.000 euro) e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma
4, lettera a) (ultima parte soppressa).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
IL NOTIZIOMETRO