Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di
realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che
provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico
regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del progettista delle strutture, del direttore dei
lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei
riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso
della presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano
introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto
originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla
loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli
allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una
relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa
in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei
relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all’atto
stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al
comma 6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a
trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio
tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la
relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma
6.
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Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e
relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello
unico.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i
recapiti del committente, del progettista delle strutture, del
direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal
quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni
di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione.
4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto
stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto
deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si
intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel
progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio
alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli
allegati previsti nel presente articolo.
6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla
stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione
sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3,
allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi
da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa
in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le
copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. All'atto della presentazione della relazione di cui al
comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori
l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione
e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente
ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma
1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
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Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6
e 7) - Collaudo statico
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono
essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell’opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il
direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello
unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati
da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in
proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente
alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine
provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il
direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il
collaudo.
6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali
motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive
dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il
certificato di collaudo in tre copie che invia al competente
ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale
comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte,
occorre presentare all’amministrazione comunale una copia del
certificato di collaudo.
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Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6
e 7) - Collaudo statico
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono
essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell’opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il
direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello
unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati
da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in
proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente
alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine
provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il
direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il
collaudo.
6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali
motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive
dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il
certificato di collaudo in tre copie che invia al competente
ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale
comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte,
occorre presentare all’amministrazione comunale una copia del
certificato di collaudo.
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma
1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di
collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione
resa dal direttore dei lavori.
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Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e
presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e
dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla
fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti
nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da
grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie
dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a
semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati
nell’articolo 103.
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Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e
presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle
norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente
articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che
asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la
coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e
quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali
prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione
urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il
contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al
comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di
cui all'articolo 65.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a
semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati
nell’articolo 103.
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Art. 94-bis. - (Disciplina degli interventi
strutturali in zone sismiche).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a
capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e
83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica
incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità
(Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali
tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale
richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della
pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità
(Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della
pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la
pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal
punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo
comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le
quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more
dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque
dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni
vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni
adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle
stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad
interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione, in conformità all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo
94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per
lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di
rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad
autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli
anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67
comma 1 del presente testo unico.
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