Scambio sul posto: dal GSE le nuove Regole Tecniche

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le nuove Regole Tecniche contenenti i criteri di definizione e calcolo del contributo in conto scambio ...

06/07/2016

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le nuove Regole Tecniche contenenti i criteri di definizione e calcolo del contributo in conto scambio a partire dall’anno 2016, pubblicate a seguito della verifica positiva da parte dell’AEEGSI.

Come indicato dal GSE, le principali novità introdotte riguardano:

  • i soggetti ammessi e i requisiti per l’accesso al servizio di Scambio sul Posto; in particolare, il testo è stato modificato per recepire quanto previsto, in materia di regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, dall’art. 2 bis dell’Allegato A alla Delibera 570/2012/R/efr
  • i modelli di determinazione del contributo in conto scambio “Cs”: per impianti cogenerativi ad alto rendimento e impianti alimentati da fonti rinnovabili connessi sul medesimo punto di scambio; nel caso di imprese energivore; nel caso di variazione della tipologia di utenza; nei casi in cui siano applicabili le condizioni di cui alla Delibera 280/07 (cosiddetto “pagamento al CEI”)
  • le tempistiche di pubblicazione del contributo in conto scambio in acconto e a conguaglio e dei corrispettivi amministrativi.

Soggetti ammessi

Lo scambio sul posto viene erogato:

  • al cliente finale presente all’interno di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC) che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC, o abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione alle immissioni dei predetti impianti;
  • al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, o abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (scambio sul posto altrove), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27, comma 4 della legge n. 99/09 e dell'articolo 355, comma 7, del decreto legislativo n. 66/10.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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