Schede Carburante e carte di credito: Una circolare dell’Agenzia delle Entrate
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 novembre scorso definisce alcune precisazioni in tema di "surrogati" alla scheda carburante. Il problem...
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9
novembre scorso definisce alcune precisazioni in tema di
"surrogati" alla scheda carburante. Il problema nasce dopo la
soppressione - ad opera dell'articolo 7, comma 2, lettera p), del
Dl 70/2011 ("decreto sviluppo") - dell'obbligo di tenuta di tale
documento nei casi in cui gli acquisti siano effettuati con
carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori
finanziari, residenti o con stabile organizzazione in Italia,
soggetti alle comunicazioni all'Anagrafe tributaria (articolo 7,
sesto comma, Dpr 605/1973). Una modifica nota agli operatori del
settore che ben conoscono l'importanza di tenere, ed eventualmente
esibire, una corretta documentazione per assicurarsi il diritto
alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e alla deduzione
dal reddito dei costi sostenuti per rifornirsi di carburante.
La norma esonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.
I due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi: anche alla luce delle finalità di semplificazione che il legislatore ha inteso perseguire, deve ritenersi che la scelta dell'uno o dell'altro sistema di documentazione possa essere riferita al soggetto d'imposta - esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale - in modo unitario. In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività.
Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l'acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.
Nella circolare viene precisato che la carta deve essere necessariamente intestata al "titolare" dell'attività economica, artistica o professionale e, visto che il mezzo di pagamento con carta, può servire a effettuare ulteriori e diversi acquisti, è necessario che quelli riferiti al carburante avvengano attraverso transazioni distinte, per agevolarne il riconoscimento.
Dall'estratto conto relativo alla carta devono, quindi, risaltare tutti gli elementi in grado di identificare ogni singolo "rifornimento" (ad esempio, la data, il distributore, l'ammontare del corrispettivo). Indizi rintracciabili anche in un estratto conto dal contenuto "minimo".
Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione
La norma esonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.
I due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi: anche alla luce delle finalità di semplificazione che il legislatore ha inteso perseguire, deve ritenersi che la scelta dell'uno o dell'altro sistema di documentazione possa essere riferita al soggetto d'imposta - esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale - in modo unitario. In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività.
Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l'acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.
Nella circolare viene precisato che la carta deve essere necessariamente intestata al "titolare" dell'attività economica, artistica o professionale e, visto che il mezzo di pagamento con carta, può servire a effettuare ulteriori e diversi acquisti, è necessario che quelli riferiti al carburante avvengano attraverso transazioni distinte, per agevolarne il riconoscimento.
Dall'estratto conto relativo alla carta devono, quindi, risaltare tutti gli elementi in grado di identificare ogni singolo "rifornimento" (ad esempio, la data, il distributore, l'ammontare del corrispettivo). Indizi rintracciabili anche in un estratto conto dal contenuto "minimo".
Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione
A cura di Gabriele
Bivona
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