Scia, restauro, risanamento e demolizioni: il TAR prova a fare ordine
Il TAR per il Lazio chiarisce alcuni interessanti tematiche relative a SCIA, restauro, risanamento e demolizioni
Scia, restauro, risanamento e demolizioni. Interessante la sentenza del Tar Lazio n. 11086/2020 che ci permette di approfondire queste tematiche.
Realizzazione di seminterrato su un locale di interesse storico-ambientale
La questione nasce dalla realizzazione di un locale seminterrato all'interno di un edificio di interesse storico-ambientale, in cui è ammesso il solo restauro e risanamento conservativo. Dopo aver verificato che l'intervento fosse compatibile con il rispetto delle norme su questo tipo di edifici, il comune ha rilasciato il permesso di costruire. Ma, nel corso dei lavori, si è verificato un parziale crollo dell'edificio. Unica soluzione per completare l'intervento, era quella di demolire l'intero edificio ormai pericolante.
Scia, permesso di costruire e sanatoria
Dopo il crollo e per proseguire i lavori è stata presentata una Scia di variante al permesso di costruire già rilasciato. Ma il comune ha bloccato i lavori chiedendo un permesso di costuire. Dopo aver presentato la richiesta, il comune ha di nuovo bloccato i lavori, ritenendo che "l'attività di demolizione fosse già stata totalmente eseguita senza titolo, e dunque abusivamente, ma che il solo mezzo per dare nuovamente vita all'edificio storico fosse la sua fedele ricostruzione. Ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria". Permesso che è stato impugnato dai proprietari di alcuni fondi contigui.
Demolizione, cosa dice il Tar
Nel caso analizzato è stato accertato che la demolizione dell'edificio storico è stata completata abusivamente, sulla base di una Scia che il Comune ha dichiarato priva di effetti, attraverso l'inibizione dei lavori. In materia edilizia, si legge nella sentenza del Tar "il potere inibitorio dell'amministrazione si consuma dopo 30 giorni (ferma restando la via dell'autotutela), resta però fermo che l'eventuale atto repressivo assunto oltre tale termine non è nullo, ma annullabile per violazione di legge, sicché, in caso di mancata e tempestiva impugnazione, esso consolida i propri effetti e preclude gli effetti della Scia". In questo caso, dunque, l'attività di demolizione non può che reputarsi abusiva, "anche a considerare che essa è stata comunicata con riferimento ad una fattispecie legale del tutto difforme dall'intervento effettivamente eseguito". Per i giudici "è evidente che una attività di demolizione e ricostruzione di un fabbricato che non costituiva oggetto del permesso di costruire resta completamente estranea a quest'ultimo, e non ne può certamente costituire una variante". La Scia presentata, dunque, "non rende legittima la demolizione" e "l'atto impugnato cade in violazione di legge".
Edifici storici
Ma per il Tar è chiaro sin dall'inizio che la variante non avrebbe potuto essere concessa, "per la estraneità all'oggetto del titolo abilitativo con riguardo alla analoga Scia". Inoltre "è palese la difformità della demolizione già eseguita rispetto alla disciplina sugli edifici storici che ammette il solo restauro e risanamento conservativo". Il proprietario dell'edificio storico "in assenza di titolo abilitativo, ha posto in essere un'attività vietata dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente al tempo in cui l'illecito è stato compiuto". E lo stesso proprietario ammette di aver avviato la demolizione di una struttura solo “parzialmente crollata”. Significa che, al tempo in cui l'intervento demolitorio è stato posto in essere, era senza dubbio in contrasto con la disciplina di piano. Si legge nella sentenza: "Se anche lo stato di fatto conseguito alla demolizione (che il Comune ritiene oramai “totale”) potesse ora giustificare il rilascio di un titolo abilitativo per la costruzione di un nuovo edificio, fedele al precedente, tale asserzione non può valere con riferimento al tempo in cui l'intervento è stato materialmente posto in essere, aggravando il deterioramento dell'edificio, ed anzi compromettendolo definitivamente". E' stato inadempiente il proprietario dell'edificio storico che avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa, sorretta da adeguati riscontri fotografici, dello stato dell'edificio storico a seguito del crollo, e prima della demolizione. "Al contrario - scrive il Tar - , in atti alle dichiarazioni che si accompagnano alla Scia da parte del tecnico incaricato dei lavori si contrappone una perizia giurata di altro tecnico (imparentato con i ricorrenti), secondo la quale l'edificio storico, pur compromesso in parte, avrebbe potuto essere conservato e restaurato. Avviando la demolizione abusivamente, è stato impedito un accertamento tecnico, e non ha nel presente giudizio adempiuto all'onere probatorio sul punto controverso". Ecco perché, conclude il Tar "l'atto impugnato va annullato".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sentenza TARIL NOTIZIOMETRO