Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi

Dopo la circolare dello scorso 7 settembre con la quale si comunicava che a partire dal 15 ottobre 2010 le operazioni connesse al rilascio del codice CIG a m...

04/05/2011
Dopo la circolare dello scorso 7 settembre con la quale si comunicava che a partire dal 15 ottobre 2010 le operazioni connesse al rilascio del codice CIG a mezzo del SIMOG saranno consentite esclusivamente al Responsabile del Procedimento (art. 10 commi 1 e 9 D.Lgs. n. 163/2006) indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è tornata sulle procedure di rilascio del CIG pubblicando il 2 maggio 2011 un comunicato del Presidente recante ”Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi”.

Con il comunicato, l’Autorità ricorda che a partire dal 2 maggio 2011 è disponibile nell’area servizi del portale dell’Autorità la nuova procedura semplificata per il rilascio del CIG applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali:
  • contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell’art. 125 del Dlgs 163/2006 (Codice) o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
  • contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall’importo;
  • altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
  • contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

Per le suddette tipologie di contratto sono previste due modalità di rilascio semplificato del codice CIG:
  1. la prima modalità consente di acquisire il CIG a fronte dell’immissione di un numero ridotto di informazioni;
  2. la seconda modalità prevede la possibilità di richiedere fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo. La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione appaltante potrà utilizzare immediatamente, fermo restando l’obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet. La trasmissione dei dati richiesti per ciascun CIG, è condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

Successivamente alla richiesta di generazione di un carnet, l’Autorità trasmette automaticamente al richiedente, via posta elettronica certificata, un documento in formato PDF che riporta la data di generazione del carnet, il responsabile del procedimento assegnatario, l’elenco dei CIG che compongono il carnet e la data di scadenza del carnet entro la quale i CIG possono essere utilizzati. Il responsabile di procedimento potrà disporre di un massimo di due carnet contemporaneamente attivi per ciascun centro di costo di stazione appaltante presso il quale opera.

L’utilizzo dei carnet non esclude la possibilità di acquisire parallelamente singoli CIG semplificati.
L’accesso al sistema per la richiesta del CIG semplificato, del carnet di CIG o per la rendicontazione dei dati del carnet di CIG sarà consentito a tutti gli utenti già abilitati al sistema SIMOG.
I nuovi utenti dovranno invece registrarsi con le consuete modalità di registrazione all’indirizzo http://anagrafe.avcp.it.

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